Art. 14.
          Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali
                     nel settore cinematografico

  Le   imprese   di   produzione   e  distribuzione  cinematografiche
usufruiscono  delle agevolazioni di cui all'articolo 7 della presente
legge, relativamente alla parte di utili investita nella produzione o
distribuzione   del   film   nazionale  ammesso  alla  programmazione
obbligatoria  ai  sensi  dell'articolo  5, primo comma, della legge 4
novembre 1965, n. 1213.
  Del  medesimo  beneficio  usufruisce  altresi'  l'esercente di sale
cinematografiche   che  nel  periodo  di  imposta  considerato  abbia
osservato  quanto  previsto dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, della
legge 4 novembre 1965, n. 1213.
 
          Nota all'art. 14:
            Il  testo  dell'art.  5  della  legge 4 novembre 1965, n.
          1213, e' il seguente:
            "Art. 5. (Programmazione obbligatoria). - I lungometraggi
          nazionali  sono  ammessi  alla  programmazione obbligatoria
          nelle    sale   cinematografiche   del   territorio   della
          Repubblica,   purche'   presentino,   oltre   che  adeguati
          requisiti  di idoneita' tecnica, anche sufficienti qualita'
          artistiche,  o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio
          della  liberta'  di espressione, non possono essere ammessi
          alla  programmazione  obbligatoria  i  film  che  sfruttino
          volgarmente   temi   sessuali   a   fini   di  speculazione
          commerciale.  L'accertamento di tali requisiti e' demandato
          al Comitato di esperti di cui all'articolo 46.
            Gli  esercenti di sale cinematografiche debbono riservare
          un   minimo   di  25  giorni  per  ciascun  trimestre  alla
          proiezione,  secondo il normale ordine di visione, in tutti
          gli  spettacoli  giornalieri,  di  lungometraggi  nazionali
          ammessi,  ai sensi della presente e delle precedenti leggi,
          alla programmazione obbligatoria da non oltre cinque anni.
            Detto periodo di 25 giorni deve comprendere, per i locali
          ad attivita' continuativa, tre domeniche.
            Per i locali ad attivita' saltuaria, il numero dei giorni
          da riservare alla programmazione di lungometraggi nazionali
          e' proporzionalmente ridotto.
            Nei  casi  di infrazione agli obblighi di cui al presente
          articolo,   la   Commissione   prevista  dall'articolo  51,
          vagliate  le  eventuali  ragioni  esposte dall'interessato,
          assegna  all'inadempiente  un  termine  per  reintegrare le
          giornate   complessive   di  spettacolo  stabilite  per  la
          proiezione di film nazionali e, trascorso inutilmente detto
          termine,  dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo
          di  tempo  da  uno a dieci giorni, fermo restando l'obbligo
          per  l'esercente  di effettuare nei trimestri successivi il
          reintegro di cui sopra".