Art. 14. Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico Le imprese di produzione e distribuzione cinematografiche usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 7 della presente legge, relativamente alla parte di utili investita nella produzione o distribuzione del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213. Del medesimo beneficio usufruisce altresi' l'esercente di sale cinematografiche che nel periodo di imposta considerato abbia osservato quanto previsto dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
Nota all'art. 14: Il testo dell'art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' il seguente: "Art. 5. (Programmazione obbligatoria). - I lungometraggi nazionali sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica, purche' presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneita' tecnica, anche sufficienti qualita' artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della liberta' di espressione, non possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti e' demandato al Comitato di esperti di cui all'articolo 46. Gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare un minimo di 25 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di lungometraggi nazionali ammessi, ai sensi della presente e delle precedenti leggi, alla programmazione obbligatoria da non oltre cinque anni. Detto periodo di 25 giorni deve comprendere, per i locali ad attivita' continuativa, tre domeniche. Per i locali ad attivita' saltuaria, il numero dei giorni da riservare alla programmazione di lungometraggi nazionali e' proporzionalmente ridotto. Nei casi di infrazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Commissione prevista dall'articolo 51, vagliate le eventuali ragioni esposte dall'interessato, assegna all'inadempiente un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione di film nazionali e, trascorso inutilmente detto termine, dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo di tempo da uno a dieci giorni, fermo restando l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di cui sopra".