Art. 15. 
  Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura 
 
  Al Fondo unico per lo spettacolo di cui al precedente articolo 1 e'
assegnata per il triennio dal 1985 al 1987 la  complessiva  somma  di
lire 2.050 miliardi, in ragione di lire 600  miliardi  per  il  1985,
lire 700 miliardi per il 1986 e lire 750 miliardi per il 1987. 
  Al rifinanziamento  del  Fondo  unico  per  lo  spettacolo,  per  i
successivi trienni si provvede in sede  di  legge  finanziaria  dello
Stato. 
  Confluiscono inoltre nel Fondo unico per  lo  spettacolo  le  somme
stanziate o da stanziare nello stato di previsione del Ministero  del
turismo  e  dello   spettacolo   in   applicazione   delle   seguenti
disposizioni legislative: 
    a)  regio  decreto-legge  1  aprile  1935,  n.   327,   e   regio
decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547; 
    b) articoli 7, 9, 11, 12, 27 e 45 della legge 4 novembre 1965, n.
1213; 
    c) primo comma, lettera a), dell'articolo 2 della legge 14 agosto
1967, n. 800; 
    d) articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291; 
    e) primo comma, quarto alinea,  dell'articolo  1  della  legge  9
giugno 1973, n. 308; 
    f) legge 13 aprile 1977, n. 141; 
    g) articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390; 
    h) articolo  21  della  convenzione  approvata  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521; 
    i) legge 9 febbraio 1982, n. 37; 
    l) sesto e quattordicesimo comma dell'articolo 1 della  legge  17
febbraio 1982, n. 43; 
    m) terzo, settimo,  undicesimo,  tredicesimo,  quattordicesimo  e
quindicesimo comma dell'articolo 1; secondo comma, lettere a)  e  b),
dell'articolo 2; diciottesimo comma dell'articolo 3  della  legge  10
maggio 1983, n. 182. 
  Per le somme di cui alla lettera  h)  del  precedente  comma  resta
fermo l'obbligo del versamento in entrata del bilancio dello Stato. 
  Per l'anno 1985, le somme di cui al precedente terzo comma,  ovvero
le eventuali residue disponibilita' sulle stesse esistenti,  in  caso
di avvenuti utilizzi prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono portate in aumento del  Fondo  unico  per  lo  spettacolo
mediante storno dai competenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero del turismo e dello spettacolo. 
  All'onere derivante dall'attuazione della presente  legge,  pari  a
lire 600 miliardi per l'anno 1985, lire 700 miliardi per l'anno 1986,
lire  750  miliardi   per   l'anno   1987,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio del triennio 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1985,  all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento. 
  La dotazione del Fondo unico per lo  spettacolo,  da  ripartire  ai
sensi dell'articolo 2 della presente legge, e'  ridotta  della  somma
necessaria per il versamento allo stato  di  previsione  dell'entrata
del bilancio delle somme  corrispondenti  alle  agevolazioni  fiscali
derivanti dal titolo II della presente legge, il cui onere per l'anno
1985 e' valutato in lire tredici miliardi. 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.