Art. 16. Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 aprile 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri LAGORIO, Ministro del turismo e dello spettacolo Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI