ART. 13.

  I  cittadini  degli altri Stati membri delle Comunita' europee sono
ammessi  alla  prestazione  di  servizi  odontoiatrici  di  carattere
temporaneo  nel  territorio  dello Stato italiano senza essere tenuti
alla  iscrizione  nell'Albo  professionale, nei limiti dell'attivita'
professionale loro consentita nel Paese di origine o di provenienza.
  Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanita':
    a)  una  dichiarazione  redatta  in  lingua  italiana dalla quale
risulti la prestazione che l'interessato intende effettuare, il luogo
di esecuzione della stessa e l'indicazione dello studio odontoiatrico
autorizzato presso il quale la prestazione sara' effettuata;
    b)  un  certificato  della  competente  autorita'  dello Stato di
origine  o  di  provenienza da cui risulti che l'interessato esercita
legalmente la specifica professione in detto Stato, con l'indicazione
delle eventuali limitazioni al campo di attivita' professionale;
    c) un certificato attestante che l'interessato e' in possesso dei
diplomi o altri titoli di cui all'allegato B.
  In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione
sopra  indicata,  deve  essere presentata entro il termine massimo di
quindici giorni dalla effettuazione della prestazione.
  Il   Ministero  della  sanita'  comunica  all'Ordine  professionale
territorialmente   competente   il   contenuto   della  dichiarazione
presentata dall'interessato.
  La  documentazione  prevista dal presente articolo deve portare una
data  anteriore  di  non  piu'  di  dodici  mesi rispetto a quella di
presentazione della dichiarazione.