ART. 13. I cittadini degli altri Stati membri delle Comunita' europee sono ammessi alla prestazione di servizi odontoiatrici di carattere temporaneo nel territorio dello Stato italiano senza essere tenuti alla iscrizione nell'Albo professionale, nei limiti dell'attivita' professionale loro consentita nel Paese di origine o di provenienza. Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanita': a) una dichiarazione redatta in lingua italiana dalla quale risulti la prestazione che l'interessato intende effettuare, il luogo di esecuzione della stessa e l'indicazione dello studio odontoiatrico autorizzato presso il quale la prestazione sara' effettuata; b) un certificato della competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato, con l'indicazione delle eventuali limitazioni al campo di attivita' professionale; c) un certificato attestante che l'interessato e' in possesso dei diplomi o altri titoli di cui all'allegato B. In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione sopra indicata, deve essere presentata entro il termine massimo di quindici giorni dalla effettuazione della prestazione. Il Ministero della sanita' comunica all'Ordine professionale territorialmente competente il contenuto della dichiarazione presentata dall'interessato. La documentazione prevista dal presente articolo deve portare una data anteriore di non piu' di dodici mesi rispetto a quella di presentazione della dichiarazione.