ART. 14.

  Il  cittadino  degli altri Stati membri delle Comunita' europee ha,
nell'esercizio  dell'attivita'  di  cui  al  precedente articolo, gli
stessi  diritti  dell'odontoiatra  cittadino  italiano ed e' soggetto
agli  stessi obblighi e alle stesse sanzioni disciplinari. E' in ogni
caso vietata la titolarita' di uno studio odontoiatrico.
  Nel  caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da
odontoiatri italiani, la sospensione dall'esercizio della professione
o  la  radiazione  dall'Albo  professionale,  l'Ordine  professionale
territorialmente  competente  diffida  l'odontoiatra, cittadino di un
altro Stato membro delle Comunita' europee, dall'effettuare ulteriori
prestazioni.
  Del  provvedimento  e'  data tempestiva comunicazione all'autorita'
competente dello Stato di origine o di provenienza.