Art. 21.
                 Atti che contengono piu' disposizioni

    1.  Se  un  atto  contiene  piu'  disposizioni  che  non derivano
  necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre,
  ciascuna  di  esse  e'  soggetta  ad  imposta come se fosse un atto
  distinto.
    2.    Se    le    disposizioni   contenute   nell'atto   derivano
  necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre,
  l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione
  che da' luogo alla imposizione piu' onerosa.
    3.  Non  sono  soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri
  collegati  e contestuali ad altre disposizioni nonche' le quietanze
  rilasciate  nello  stesso  atto che contiene le disposizioni cui si
  riferiscono.