Art. 22.
                  Enunciazione di atti non registrati

    1.  Se  in  un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti
  scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le
  stesse  parti  intervenute  nell'atto che contiene la enunciazione,
  l'imposta  si  applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto
  enunciato  era  soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta
  anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69.
    2.   L'enunciazione   di   contratti   verbali   non  soggetti  a
  registrazione  in  termine  fisso  non  da'  luogo all'applicazione
  dell'imposta  quando  gli effetti delle disposizioni enunciate sono
  gia'   cessati   o   cessano   in  virtu'  dell'atto  che  contiene
  l'enunciazione.
    3.  Se  l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in
  termine  fisso  e'  contenuta  in  uno  degli  atti  dell'autorita'
  giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte
  dell'atto enunciato non ancora eseguita.