Art. 23.
  Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredita'
                         e comunioni indivise

    1.  Se una disposizione ha per oggetto piu' beni o diritti, per i
  quali  sono  previste  aliquote diverse, si applica l'aliquota piu'
  elevata,  salvo  che  per  i  singoli  beni  o  diritti siano stati
  pattuiti corrispettivi distinti.
    2.  La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, ne'
  per  i  beni  mobili  e  le  rendite  facenti parte di una eredita'
  indivisa  o  di  una comunione, i quali sono soggetti, in occasione
  delle cessioni dell'eredita' o di quote di comunione, alle aliquote
  stabilite per ciascuno di essi.
    3.  Le  pertinenze  sono  in  ogni  caso soggette alla disciplina
  prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.
    4.  Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a
  singoli  rami dell'impresa, ai fini dell'applicazione delle diverse
  aliquote,  le passivita' si imputano ai diversi beni sia mobili che
  immobili in proporzione del loro rispettivo valore.