Art. 24.
  Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze

    1. Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti
  e    le   pertinenze   si   presumono   trasferiti   all'acquirente
  dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita
  o  si  provi,  con atto che abbia acquistato data certa mediante la
  registrazione,  che  appartengono  ad  un terzo o sono stati ceduti
  all'acquirente da un terzo.
    2.  Quando,  entro  tre  anni,  le  pertinenze vengano comunque a
  risultare   di  proprieta'  dell'acquirente  dell'immobile  al  cui
  servizio  erano  destinate,  si  applica  l'imposta  con l'aliquota
  relativa  al  trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare
  della  imposta  eventualmente  pagata  per  il  trasferimento delle
  pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.