Art. 27.
  Atti sottoposti a condizione     sospensiva,     approvazione    od
                             omologazione

    1.  Gli  atti  sottoposti a condizione sospensiva sono registrati
  con il pagamento dell'imposta in misura fissa.
    2.  Quando  la  condizione  si  verifica, o l'atto produce i suoi
  effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra
  l'imposta   dovuta  secondo  le  norme  vigenti  al  momento  della
  formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione.
    3.  Non  sono  considerati  sottoposti a condizione sospensiva le
  vendite   con  riserva  di  proprieta'  e  gli  atti  sottoposti  a
  condizione  che  ne fanno dipendere gli effetti della mera volonta'
  dell'acquirente o del creditore.
    4.  Gli  atti  sottoposti  a  condizione  sospensiva  che  ne  fa
  dipendere   gli   effetti  dalla  mera  volonta'  del  venditore  o
  dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa.
    5.   Gli   atti   indicati   nell'art.   14,   quando  intervenga
  l'approvazione o la omologazione o quando l'atto divenga eseguibile
  per  il  decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono
  soggetti  all'imposta  nella  misura  indicata  nella tariffa. Tali
  atti,  se  presentati  all'ufficio prima della scadenza del termine
  stabilito  dall'art.  14, sono soggetti alla sola imposta in misura
  fissa  salvo,  quando  intervenga  l'approvazione od omologazione o
  l'atto  divenga  eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo
  fissato   dalla   legge,   l'applicazione  dell'imposta  principale
  determinata  secondo  le  disposizioni  vigenti  in  tale momento e
  previa  deduzione  dell'imposta  in  misura fissa pagata in sede di
  registrazione dell'atto.
    6. Gli aumenti di capitale a pagamento di societa' per azioni, in
  accomandita  per  azioni, di societa' a responsabilita' limitata si
  considerano    sottoposti    alla   condizione   sospensiva   della
  sottoscrizione   ovvero,  in  caso  di  emissione  di  obbligazioni
  convertibili   in   azioni,   alla   condizione   sospensiva  della
  conversione.