Art. 28.
                       Risoluzione del contratto

    1. La risoluzione del contratto e' soggetta all'imposta in misura
  fissa  se  dipende  da clausola o da condizione risolutiva espressa
  contenuta  nel  contratto  stesso  ovvero  stipulata  mediante atto
  pubblico  o  scrittura  privata autenticata entro il secondo giorno
  non  festivo  successivo  a  quello  in  cui  e'  stato concluso il
  contratto.  Se e' previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul
  relativo  ammontare  si  applica  l'imposta  proporzionale prevista
  dall'art.  6  o quella prevista dall'art. 9 della parte prima della
  tariffa.
    2.  In  ogni  altro  caso  l'imposta e' dovuta per le prestazioni
  derivanti  dalla  risoluzione, considerando comunque, ai fini della
  determinazione      dell'imposta     proporzionale,     l'eventuale
  corrispettivo    della   risoluzione   come   maggiorazione   delle
  prestazioni stesse.