Art. 29.
                              Transazione

    1.   Per  le  transazioni  che  non  importano  trasferimento  di
  proprieta'   o   trasferimento  o  costituzione  di  diritti  reali
  l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne
  derivano  senza  tenere conto degli obblighi di restituzione ne' di
  quelli  estinti per effetto della transazione; se dalla transazione
  non  derivano  obblighi  di pagamento l'imposta e' dovuta in misura
  fissa.