Art. 32.
                        Dichiarazione di nomina

    1. La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto
  e'  stato in tutto o in parte stipulato, e' soggetta all'imposta in
  misura  fissa  a  condizione  che la relativa facolta' derivi dalla
  legge  ovvero derivi da espressa riserva contenuta nell'atto cui la
  dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla
  data  dell'atto,  mediante  atto pubblico ovvero mediante scrittura
  privata  autenticata  o  presentata  per  la registrazione entro il
  termine  stesso.  Se  la  dichiarazione di nomina viene fatta nello
  stesso  atto  o  contratto  che  contiene  la riserva non e' dovuta
  alcuna imposta. In ogni altro caso, nonche' quando la dichiarazione
  di nomina non e' conforme alla riserva o e' fatta a favore di altro
  partecipante  alla  gara,  e' dovuta l'imposta stabilita per l'atto
  cui si riferisce la dichiarazione.