Art. 35.
                  Contratti a prezzo indeterminato

    1.  Se  il  corrispettivo  deve essere determinato posteriormente
  alla  stipulazione  di un contratto, l'imposta e' applicata in base
  al  valore  dichiarato  dalla  parte che richiede la registrazione,
  salvo  conguaglio  o rimborso dopo la determinazione definitiva del
  corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 19.
    2.  Gli  aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della
  legge  27  luglio  1978,  n.  392,  non hanno effetto ai fini della
  determinazione  definitiva  del  corrispettivo  dell'annualita' del
  contratto nel corso della quale si verificano.
    3.   Se   nel  contratto  e'  prevista  la  possibilita'  che  il
  corrispettivo  vari  tra  un  minimo  e  un  massimo,  il valore da
  dichiarare a norma del comma 1 non puo' essere inferiore al minimo.
 
          Nota all'art. 35:
            La legge n. 392/1978, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n.  211  del  29  luglio 1978, concerne la disciplina delle
          locazioni di immobili urbani.