Art. 36.
  Contratti a tempo indeterminato  e  contratti  con patto di proroga
                    tacita o di recesso anticipato

    1.  Per  i contratti a tempo indeterminato l'imposta e' applicata
  in  base  alla  durata  dichiarata  dalla  parte che ne richiede la
  registrazione.  Se  alla  data indicata il rapporto non sia cessato
  deve essere presentata all'ufficio, a norma dell'art. 19, una nuova
  denuncia  sulla  base  della  quale  l'imposta  viene  applicata in
  relazione alla maggiore durata del contratto.
    2.  Se  la  durata dell'atto dipende dalla vita di una persona si
  applicano le disposizioni dell'art. 46.
    3.  Per  i  contratti  con  patto  di proroga tacita l'imposta e'
  applicata  in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle
  parti  di  denunciare  a  norma dell'art. 19 l'ulteriore periodo di
  durata  del  rapporto  e di pagare la relativa imposta in base alle
  norme vigenti al momento in cui il contratto e' divenuto vincolante
  per il nuovo periodo.
    4.  Per i contratti, che attribuiscono ad una parte il diritto di
  recedere  prima  della  scadenza  ma dopo un determinato periodo di
  tempo,  l'imposta  e'  applicata in relazione a tale periodo, salvo
  integrazione per la ulteriore durata.