Art. 37.
                  Atti della autorita' giudiziaria

    1. Gli atti dell'autorita' giudiziaria in materia di controversie
  civili  che  definiscono  anche parzialmente il giudizio, i decreti
  ingiuntivi  esecutivi,  i  provvedimenti che dichiarano esecutivi i
  lodi  arbitrali  e  le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato
  sentenze  straniere,  sono soggetti all'imposta anche se al momento
  della   registrazione   siano   stati   impugnati  o  siano  ancora
  impugnabili,  salvo  conguaglio  o  rimborso  in  base a successiva
  sentenza  passata  in giudicato; alla sentenza passata in giudicato
  sono  equiparati  l'atto  di  conciliazione  giudiziale e l'atto di
  transazione  stragiudiziale in cui e' parte l'amministrazione dello
  Stato.
    2.  Il  contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai
  sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta.