Art. 38.
     Irrilevanza della nullita' e dell'annullabilita' dell'atto

    1.   La   nullita'  o  l'annullabilita'  dell'atto  non  dispensa
  dall'obbligo  di  chiedere la registrazione e di pagare la relativa
  imposta.
    2.  L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita,
  per   la  parte  eccedente  la  misura  fissa,  quando  l'atto  sia
  dichiarato  nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti,
  con  sentenza  passata  in  giudicato  e  non  sia  suscettibile di
  ratifica, convalida o conferma.