Art. 40. Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto 1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione delle locazioni e degli affitti, e delle relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'art. 10, numero 8), dello stesso decreto. 2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.
Nota all'art. 40: Per il testo dell'art. 7, del sesto comma dell'art. 21 e del n. 8) dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 v. nella nota all'art. 5. Il testo dell'art. 11 dello stesso decreto e' il seguente: "Art. 11. (Operazioni permutative e dazioni in pagamento). - Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell'art. 14, non supera il 5 per cento del corrispettivo in denaro".