Art. 40. 
  Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore 
                               aggiunto 
 
    1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di 
  servizi soggetti all'imposta  sul  valore  aggiunto,  l'imposta  si
  applica in misura fissa. Si considerano  soggette  all'imposta  sul
  valore aggiunto anche le cessioni e le  prestazioni  per  le  quali
  l'imposta non e'  dovuta  a  norma  dell'art.  7  del  decreto  del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quelle  di
  cui al sesto comma del  successivo  art.  21,  ad  eccezione  delle
  locazioni e degli affitti, e delle relative cessioni, risoluzioni e
  proroghe, esenti ai sensi dell'art. 10,  numero  8),  dello  stesso
  decreto. 
    2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del 
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  l'imposta  si
  applica sulla cessione o prestazione non soggetta  all'imposta  sul
  valore aggiunto. 
 
          Nota all'art. 40:
            Per  il testo dell'art. 7, del sesto comma dell'art. 21 e
          del n. 8) dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 v. nella nota
          all'art.  5.  Il testo dell'art. 11 dello stesso decreto e'
          il seguente:
            "Art.   11.   (Operazioni   permutative   e   dazioni  in
          pagamento).  -  Le  cessioni  di  beni  e le prestazioni di
          servizi  effettuate  in  corrispettivo di altre cessioni di
          beni  o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti
          obbligazioni,  sono  soggette  all'imposta separatamente da
          quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.
            La  disposizione  del comma precedente non si applica per
          la  cessione  al  prestatore  del  servizio  di residuati o
          sottoprodotti  della  lavorazione  di  materie  fornite dal
          committente  quando il valore dei residuati o sottoprodotti
          ceduti,  determinato  a norma dell'art. 14, non supera il 5
          per cento del corrispettivo in denaro".