Art. 41. 
                       Liquidazione dell'imposta 
 
    1. L'imposta, quando non e' dovuta in misura fissa, e' liquidata 
  dall'ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota  indicata  nella
  tariffa alla base imponibile, determinata secondo  le  disposizioni
  del titolo quarto, con arrotondamento a lire 10 mila,  per  difetto
  se la frazione non e' superiore a lire 5  mila  e  per  eccesso  se
  superiore. 
    2. L'ammontare dell'imposta principale non puo' essere in nessun 
  caso inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa.