Art. 41. Liquidazione dell'imposta 1. L'imposta, quando non e' dovuta in misura fissa, e' liquidata dall'ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a lire 10 mila, per difetto se la frazione non e' superiore a lire 5 mila e per eccesso se superiore. 2. L'ammontare dell'imposta principale non puo' essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa.