Art. 42.
           Imposta principale, suppletiva e complementare

    1.   E'   principale   l'imposta   applicata   al  momento  della
  registrazione;  e'  suppletiva l'imposta applicata successivamente,
  se  diretta  a  correggere  errori  od  omissioni  dell'ufficio; e'
  complementare l'imposta applicata in ogni altro caso.
    2.  L'imposta  applicabile,  ai  sensi degli articoli precedenti,
  sugli  atti  non  presentati  per  la registrazione o in aggiunta a
  quella   assolta   all'atto   della   registrazione   e'   riscossa
  dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.