Art. 42. Imposta principale, suppletiva e complementare 1. E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione; e' suppletiva l'imposta applicata successivamente, se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; e' complementare l'imposta applicata in ogni altro caso. 2. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione e' riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.