Art. 10. 1. Per gli ufficiali piloti di complemento della Marina, la ferma di anni sei, prevista dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e' commutata in ferma di anni dodici. Conseguentemente, all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, la ferma di anni sei, relativa ai suddetti ufficiali, deve intendersi di anni dodici. 2. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa. 3. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.
Nota all'art. 10: Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 249/1963, concernente il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina militare: "Art. 2. - Gli ufficiali ammessi ai corsi di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. In tale ferma sono commutate le ferme o rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati a termini dell'articolo 2-bis del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'articolo 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575. "Art. 4. - Gli ufficiali di complemento che non portino a termine o non superino i corsi di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio sono prosciolti dalla ferma di anni sei, salvo l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.