Art. 10. 
 
  1. Per gli ufficiali piloti di complemento della Marina,  la  ferma
di anni sei, prevista dall'articolo 2 della legge 21  febbraio  1963,
n. 249, e' commutata  in  ferma  di  anni  dodici.  Conseguentemente,
all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, la ferma di anni
sei, relativa ai suddetti ufficiali, deve intendersi di anni dodici. 
  2. Nei primi dieci anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno
compiuto almeno otto  anni  di  ferma,  possono  chiedere  di  essere
collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa,
in relazione alle esigenze della  compagnia  di  bandiera  ovvero  di
altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto  aereo.
Sulla domanda decide il Ministro della difesa. 
  3. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito
il  brevetto  di  pilota  di  aeroplano  o  di  elicottero   e   che,
successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio  o  dichiarati  non
idonei al volo per motivi psico-fisici, possono  chiedere  di  essere
prosciolti dalla ferma di anni dodici. 
 
          Nota all'art. 10:
            Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n.
          249/1963,   concernente  il  reclutamento  degli  ufficiali
          piloti di complemento della Marina militare:
            "Art.  2.  - Gli ufficiali ammessi ai corsi di pilotaggio
          aereo  devono,  all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una
          ferma  volontaria  di  anni  sei  decorrente  dalla data di
          inizio  dei  corsi  stessi. In tale ferma sono commutate le
          ferme o rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in
          servizio temporaneo siano vincolati a termini dell'articolo
          2-bis del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio
          1932,  n.  819,  quale  risulta  integrato dall'articolo 23
          della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art.
          2 della legge 29 giugno 1961, n. 575.
            "Art. 4. - Gli ufficiali di complemento che non portino a
          termine  o  non  superino i corsi di pilotaggio aereo o che
          vengano   successivamente  esonerati  dal  pilotaggio  sono
          prosciolti  dalla  ferma  di  anni  sei, salvo l'obbligo di
          completare   la   ferma   o   la   rafferma   cui   fossero
          precedentemente vincolati.