Art. 9. 
 
  1. Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, ammessi alle ferme e
rafferme volontarie, per partecipare ai corsi di specializzazione  di
pilota di aeroplano o  di  pilota  di  elicottero,  devono,  all'atto
dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria  di  anni  dodici
decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. 
  2. Nei primi dieci anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge gli ufficiali, di cui al precedente comma,  che  hanno
compiuto almeno otto  anni  di  ferma,  possono  chiedere  di  essere
collocati in  congedo  illimitato,  prima  del  termine  della  ferma
stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero
di altre compagnie italiane  concessionarie  di  linee  di  trasporto
aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa. 
  3. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che  non  portano  a
termine  o  non  superano  i  corsi  di   specializzazione   per   il
conseguimento del brevetto di pilota di  aeroplano  o  di  pilota  di
elicottero, sono prosciolti dalla ferma  di  anni  dodici.  Per  essi
restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti. 
  4. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito
il  brevetto  di  pilota  di  aeroplano  o  di  elicottero   e   che,
successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio  o  dichiarati  non
idonei al volo per motivi psico-fisici, possono  chiedere  di  essere
prosciolti dalla ferma di anni dodici.