Art. 16. 
 
  1. Nell'articolo 3, secondo comma, della legge 10 giugno  1982,  n.
361, le parole "nei successivi dodici mesi" e "nel termine di  trenta
mesi" sono sostituite rispettivamente dalle  parole  "nei  successivi
diciotto mesi" e "nel termine di trentasei mesi". 
  2. Nell'articolo 8, primo comma, della legge  14  agosto  1982,  n.
599, le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole
"entro trenta mesi". 
  3. Nell'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' inserito,
dopo il primo, il seguente comma: 
  "Ove il contratto preveda la costruzione di piu' navi dello  stesso
tipo, il termine di cui al primo comma e' aumentato di  dodici  mesi,
limitatamente alla costruzione della seconda nave, e di sei mesi  per
la costruzione della terza". 
  4. Nell'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 599,  il  secondo
comma e' sostituito dal seguente: 
  "I termini di cui al primo e secondo comma possono essere prorogati
dal Ministro della marina mercantile per motivi  eccezionali  ove  ne
sia fatta richiesta  prima  della  scadenza  e  venga  accertato  che
l'inosservanza e' dovuta a causa non imputabile al cantiere ovvero  a
ragioni  esclusivamente  di  ordine   tecnico   in   relazione   alle
caratteristiche della costruzione navale". 
  5. Nell'articolo 3, secondo comma, della legge 14 agosto  1982,  n.
600, come modificato dall'articolo 20 della legge 11  dicembre  1984,
n. 848, le parole "entro dodici mesi" sono  sostituite  dalle  parole
"entro ventiquattro mesi". 
  6. Nell'articolo 3, terzo comma, della legge  14  agosto  1982,  n.
600, come modificato dall'articolo 20 della legge 11  dicembre  1984,
n. 848, le parole  "entro  il  termine  di  ventiquattro  mesi"  sono
sostituite dalle parole "entro il termine di trenta mesi". 
 
          Note all'art. 16:
            -  Il  testo  dell'art.  3, secondo comma, della legge 10
          giugno   1982,  n.  361  (Modifiche  ed  integrazioni  alla
          normativa  riguardante  il credito navale), come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
            "Tale  provvedimento  perde  i  suoi  effetti  qualora  i
          lavori, nei successivi diciotto mesi, non abbiano raggiunto
          almeno  il  25  per  cento  dell'opera  complessiva  ed  e'
          revocato  se i lavori medesimi non siano stati ultimati nel
          termine di trentasei mesi dal loro inizio".
            - Il testo dell'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 599
          (Provvidenze   in   favore   dell'industria   cantieristica
          navale),  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
            "Art.  8.  - Le costruzioni navali per le quali sia stata
          chiesta   la   concessione  del  contributo  devono  essere
          ultimate entro trenta mesi dal loro inizio.
            Ove  il  contratto  preveda  la  costruzione di piu' navi
          dello  stesso  tipo,  il  termine  di cui al primo comma e'
          aumentato  di  dodici  mesi, limitatamente alla costruzione
          della  seconda nave, e di sei mesi per la costruzione della
          terza.
            I  termini di cui al primo e secondo comma possono essere
          prorogati  dal  Ministro della marina mercantile per motivi
          eccezionali ove ne sia fatta richiesto prima della scadenza
          e  venga accertato che l'inosservanza e' dovuta a causa non
          imputabile  al  cantiere ovvero a ragioni esclusivamente di
          ordine  tecnico  in  relazione  alle  caratteristiche della
          costruzione navale".
            -  Il  testo  dell'art. 3. della legge 14 agosto 1982, n.
          600  (Provvidenze  per la demolizione del naviglio abbinata
          alla costruzione di nuove unita), come sostituito dall'art.
          20  della  legge  11  dicembre 1984, n. 848, poi modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.  3.  -  Le  imprese  che  intendono beneficiare dei
          contributi di cui al primo comma dell'art. 2 della presente
          legge   devono   presentare   al   Ministero  della  marina
          mercantile  domanda  corredata  dal  contratto  di commessa
          della unita' da costruire o di prima vendita dell'unita' da
          acquistare.
            A  pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dall'inizio
          della  costruzione  del  nuovo  naviglio o dal contratto di
          prima  vendita, gli interessati devono definire il piano di
          demolizione  presentando  gli esatti matricolari delle navi
          da demolire e i relativi certificati di stazza.
            L'ultimazione  dei  lavori  di  costruzione deve avvenire
          entro il termine di trenta mesi dalla data del loro inizio.
          Tale  termine  puo'  essere  prorogato  dal  Ministro della
          marina  mercantile  nel  caso  di ritardo non imputabile al
          committente  ovvero  per  ragioni  esclusivamente di ordine
          tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione
          navale.
            In  corrispondenza  del  25,  del  50,  del  75 per cento
          dell'avanzamento globale dei lavori della nuova costruzione
          navale e dei correlati lavori di demolizione possono essere
          corrisposti  tre  anticipi, ciascuno uguale al 25 per cento
          del    contributo,    risultante   dal   provvedimento   di
          concessione.
            Le  imprese  che  intendono beneficiare dei contributi di
          cui  al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge,
          devono  presentare  al  Ministero  della  marina mercantile
          domanda  corredata  dal contratto di commessa dei lavori di
          trasformazione,   ovvero,   in  mancanza,  da  copia  degli
          ordinativi   dei   lavori  da  eseguire,  sottoscritta  per
          accettazione  dall'esecutore  delle  opere,  o  copia delle
          fatture di spesa.
            I  lavori  di trasformazione devono avere inizio entro il
          30  giugno  1986  e  devono  essere  completati,  a pena di
          decadenza dal contributo, entro il termine di 18 mesi dalla
          data  del  loro  inizio.  Tale  ultimo  termine puo' essere
          prorogato  dal Ministro della marina mercantile nel caso di
          ritardo  non  imputabile  al committente ovvero per ragioni
          esclusivamente   di   ordine   tecnico  in  relazione  alle
          caratteristiche della trasformazione.
            L'ammissione  ai  benefici  e'  disposta  con decreto del
          Ministro della marina mercantile.
            I  documenti per la liquidazione finale del contributo di
          cui  al  primo comma dell'articolo 2, nonche' quelli per la
          liquidazione  del  contributo di cui al secondo comma dello
          stesso  articolo,  devono  essere  presentati,  a  pena  di
          decadenza,  entro  un  anno  dalla  data di ultimazione dei
          lavori di costruzione o di trasformazione".