Art. 16. 1. Nell'articolo 3, secondo comma, della legge 10 giugno 1982, n. 361, le parole "nei successivi dodici mesi" e "nel termine di trenta mesi" sono sostituite rispettivamente dalle parole "nei successivi diciotto mesi" e "nel termine di trentasei mesi". 2. Nell'articolo 8, primo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 599, le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "entro trenta mesi". 3. Nell'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' inserito, dopo il primo, il seguente comma: "Ove il contratto preveda la costruzione di piu' navi dello stesso tipo, il termine di cui al primo comma e' aumentato di dodici mesi, limitatamente alla costruzione della seconda nave, e di sei mesi per la costruzione della terza". 4. Nell'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 599, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "I termini di cui al primo e secondo comma possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per motivi eccezionali ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che l'inosservanza e' dovuta a causa non imputabile al cantiere ovvero a ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale". 5. Nell'articolo 3, secondo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 600, come modificato dall'articolo 20 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, le parole "entro dodici mesi" sono sostituite dalle parole "entro ventiquattro mesi". 6. Nell'articolo 3, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 600, come modificato dall'articolo 20 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, le parole "entro il termine di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "entro il termine di trenta mesi".
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 3, secondo comma, della legge 10 giugno 1982, n. 361 (Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Tale provvedimento perde i suoi effetti qualora i lavori, nei successivi diciotto mesi, non abbiano raggiunto almeno il 25 per cento dell'opera complessiva ed e' revocato se i lavori medesimi non siano stati ultimati nel termine di trentasei mesi dal loro inizio". - Il testo dell'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 599 (Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 8. - Le costruzioni navali per le quali sia stata chiesta la concessione del contributo devono essere ultimate entro trenta mesi dal loro inizio. Ove il contratto preveda la costruzione di piu' navi dello stesso tipo, il termine di cui al primo comma e' aumentato di dodici mesi, limitatamente alla costruzione della seconda nave, e di sei mesi per la costruzione della terza. I termini di cui al primo e secondo comma possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per motivi eccezionali ove ne sia fatta richiesto prima della scadenza e venga accertato che l'inosservanza e' dovuta a causa non imputabile al cantiere ovvero a ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale". - Il testo dell'art. 3. della legge 14 agosto 1982, n. 600 (Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita), come sostituito dall'art. 20 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, poi modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 3. - Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda corredata dal contratto di commessa della unita' da costruire o di prima vendita dell'unita' da acquistare. A pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dall'inizio della costruzione del nuovo naviglio o dal contratto di prima vendita, gli interessati devono definire il piano di demolizione presentando gli esatti matricolari delle navi da demolire e i relativi certificati di stazza. L'ultimazione dei lavori di costruzione deve avvenire entro il termine di trenta mesi dalla data del loro inizio. Tale termine puo' essere prorogato dal Ministro della marina mercantile nel caso di ritardo non imputabile al committente ovvero per ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale. In corrispondenza del 25, del 50, del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori della nuova costruzione navale e dei correlati lavori di demolizione possono essere corrisposti tre anticipi, ciascuno uguale al 25 per cento del contributo, risultante dal provvedimento di concessione. Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda corredata dal contratto di commessa dei lavori di trasformazione, ovvero, in mancanza, da copia degli ordinativi dei lavori da eseguire, sottoscritta per accettazione dall'esecutore delle opere, o copia delle fatture di spesa. I lavori di trasformazione devono avere inizio entro il 30 giugno 1986 e devono essere completati, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine di 18 mesi dalla data del loro inizio. Tale ultimo termine puo' essere prorogato dal Ministro della marina mercantile nel caso di ritardo non imputabile al committente ovvero per ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della trasformazione. L'ammissione ai benefici e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile. I documenti per la liquidazione finale del contributo di cui al primo comma dell'articolo 2, nonche' quelli per la liquidazione del contributo di cui al secondo comma dello stesso articolo, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di trasformazione".