Art. 17.

  1. Il Ministro della marina mercantile, in deroga agli articoli 316
e  seguenti del codice della navigazione, puo' autorizzare l'armatore
ad  appaltare  ad  imprese  nazionali  o  straniere  che  abbiano  un
raccomandatario  o un rappresentante in Italia, servizi complementari
di  camera,  servizi  di cucina o servizi generali a bordo delle navi
adibite a crociera.
  2.  Tali  servizi  sono  svolti  dall'appaltatore  con  gestione ed
organizzazione   propria  ed  il  relativo  personale  non  fa  parte
dell'equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo prevista
dall'articolo 321 del codice della navigazione.
  3.  Non  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 3 della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
 
          Nota all'art. 17:
            Il testo dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369
          (Divieto   di   intermediazione   ed  interposizione  nelle
          prestazioni  di  lavoro  e nuova disciplina dell'impiego di
          mano  d'opera  negli  appalti  di opere e di servizi) e' il
          seguente:
            "Art. 3.- Gli imprenditori che appaltano opere o servizi,
          compresi   i  lavori  di  facchinaggio,  di  pulizia  e  di
          manutenzione   ordinaria   degli   impianti,  da  eseguirsi
          nell'interno  delle  aziende  con organizzazione e gestione
          propria   dell'appaltatore,   sono  tenuti  in  solido  con
          quest'ultimo   a   corrispondere   ai  lavoratori  da  esso
          dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e
          ad  assicurare  un  trattamento  normativo, non inferiori a
          quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti.
            La  stessa  disciplina  si  applica agli appalti concessi
          dalle  imprese  che  esercitano un pubblico servizio per le
          attivita'   di   esazione,   installazione   e  lettura  di
          contatori,  manutenzione  di  reti  di  distribuzione  e di
          trasporto,  allacciamenti, costruzione di colonne montanti,
          impianti  di  apparecchi, reti a bassa tensione e attivita'
          similari.
            Gli  imprenditori  sono  altresi'  tenuti  in  solido con
          l'appaltatore,   relativamente   ai  lavoratori  da  questi
          dipendenti, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti
          dalle leggi di previdenza ed assistenza".