Art. 41 
                         Redditi di capitale 
 
  1. Sono redditi di capitale: 
    a) gli  interessi  e  gli  altri  proventi  derivanti  da  mutui,
depositi e conti  correnti,  compresa  la  differenza  tra  la  somma
percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito; 
    b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari,
compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei
beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione; 
    c) le rendite perpetue e le prestazioni  annue  perpetue  di  cui
agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; 
    d)  i  compensi  per  prestazioni  di  fidejussione  o  di  altra
garanzia; 
    e) gli uili derivanti dalla partecipazione in  societa'  ed  enti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,  salvo  il
disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49; 
    f)  gli  utili  derivanti  dai  contratti  di   associazione   in
partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo
2554 del codice civile, compresa la differenza tra la somma percepita
o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme  o  il
valore normale dei beni apportati, salvo il disposto della lettera c)
del comma 2 dell'articolo 49; 
    g) gli utili corrisposti ai  mandanti  o  fiducianti  e  ai  loro
aventi causa dalle societa' o dagli enti che  hanno  per  oggetto  la
gestione, nell'interesse collettivo di  pluralita'  di  soggetti,  di
masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati  da
terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza
tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione; 
    h) ogni altro provento in misura definita derivante  dall'impiego
di capitale, tranne gli interessi diversi  da  quelli  indicati  alle
lettere a) e b). 
  2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano  similari  alle
azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti, diversi  dalle
societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone  giuridiche;
si considerano similari alle obbligazioni: 
    a) i buoni fruttiferi e i certificati di  deposito  con  scadenza
non inferiore a  diciotto  mesi  emessi  da  istituti  o  aziende  di
credito; 
    b) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la  vendita  a
rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del  regio
decreto-legge 15 marzo  1927,  n.  436,  convertito  dalla  legge  19
febbraio 1928, n. 510; 
    c) i titoli in serie o di massa con scadenza fissa non  inferiore
a diciotto  mesi  che  contengono  l'obbligazione  incondizionata  di
pagare alla scadenza  una  somma  non  inferiore  a  quella  in  essi
indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e  che
non attribuiscono  ai  possessori  alcun  diritto  di  partecipazione
diretta  o  indiretta  alla   gestione   dell'impresa   emittente   o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi ne' di controllo
sulla gestione stessa. 
 
          Nota all'art. 41:
            Il  testo  dell'art.  29 del regio decreto-legge 15 marzo
          1927,  n.  436  (Disciplina  dei contratti di compravendita
          degli  autoveicoli  ed  istituzione  del  pubblico registro
          automobilistico   presso   le   sedi  dell'Automobile  club
          d'Italia) e' il seguente:
            "Il  Ministro  per  le  finanze,  puo',  con suo decreto,
          autorizzare  le  societa'  esercenti  la  vendita a rate di
          autoveicoli  ad  emettere  obbligazioni,  anche  per  somma
          eccedente  il  capitale versato e tuttora esistente secondo
          l'ultimo  bilancio  approvato, o speciali buoni fruttiferi,
          per  un  ammontare non superiore ai crediti garantiti sugli
          autoveicoli,   in   esenzione   dell'imposta  di  ricchezza
          mobile".