Art. 41
Redditi di capitale
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui,
depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma
percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari,
compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei
beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui
agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fidejussione o di altra
garanzia;
e) gli uili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il
disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49;
f) gli utili derivanti dai contratti di associazione in
partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo
2554 del codice civile, compresa la differenza tra la somma percepita
o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il
valore normale dei beni apportati, salvo il disposto della lettera c)
del comma 2 dell'articolo 49;
g) gli utili corrisposti ai mandanti o fiducianti e ai loro
aventi causa dalle societa' o dagli enti che hanno per oggetto la
gestione, nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di
masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da
terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza
tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione;
h) ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego
di capitale, tranne gli interessi diversi da quelli indicati alle
lettere a) e b).
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle
azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti, diversi dalle
societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
si considerano similari alle obbligazioni:
a) i buoni fruttiferi e i certificati di deposito con scadenza
non inferiore a diciotto mesi emessi da istituti o aziende di
credito;
b) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la vendita a
rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19
febbraio 1928, n. 510;
c) i titoli in serie o di massa con scadenza fissa non inferiore
a diciotto mesi che contengono l'obbligazione incondizionata di
pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi
indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che
non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi ne' di controllo
sulla gestione stessa.
Nota all'art. 41:
Il testo dell'art. 29 del regio decreto-legge 15 marzo
1927, n. 436 (Disciplina dei contratti di compravendita
degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro
automobilistico presso le sedi dell'Automobile club
d'Italia) e' il seguente:
"Il Ministro per le finanze, puo', con suo decreto,
autorizzare le societa' esercenti la vendita a rate di
autoveicoli ad emettere obbligazioni, anche per somma
eccedente il capitale versato e tuttora esistente secondo
l'ultimo bilancio approvato, o speciali buoni fruttiferi,
per un ammontare non superiore ai crediti garantiti sugli
autoveicoli, in esenzione dell'imposta di ricchezza
mobile".