Art. 42
Determinazione del reddito di capitale
1. Il reddito di capitale e' costituito dall'ammontare degli
interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta,
senza alcuna deduzione.
2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova
contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura
pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto
gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel
periodo di imposta. Se la misura non e' determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale.
3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie
regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli
interessi compensati a norma di legge o di contratto.
4. Per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita il reddito e' costituito dalla differenza
tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi,
ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il
capitale e' corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del
contratto.