Art. 42 
               Determinazione del reddito di capitale 
 
  1. Il  reddito  di  capitale  e'  costituito  dall'ammontare  degli
interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo  di  imposta,
senza alcuna deduzione. 
  2.  Per  i  capitali  dati  a  mutuo  gli  interessi,  salvo  prova
contraria, si  presumono  percepiti  alle  scadenze  e  nella  misura
pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto
gli interessi si  presumono  percepiti  nell'ammontare  maturato  nel
periodo di imposta. Se la misura non e' determinata per iscritto  gli
interessi si computano al saggio legale. 
  3. Per i contratti di conto corrente e per le  operazioni  bancarie
regolate  in  conto  corrente  si  considerano  percepiti  anche  gli
interessi compensati a norma di legge o di contratto. 
  4. Per  i  capitali  corrisposti  in  dipendenza  di  contratti  di
assicurazione sulla vita il reddito e'  costituito  dalla  differenza
tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi,
ridotta del 2 per cento per ogni anno  successivo  al  decimo  se  il
capitale e' corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione  del
contratto.