Art. 43
Versamenti dei soci
1. Le somme versate alle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice dai loro soci si considerano date a mutuo se dai
bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della societa' non
risulta che il versamento e' stato fatto ad altro titolo.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle
associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.