Art. 44 
             Utili da partecipazione in societa' ed enti 
 
  1. Non costituiscono utili le somme e  i  beni  ricevuti  dai  soci
delle  societa'  soggette  all'imposta  sul  reddito  delle   persone
giuridiche  a  titolo  di  ripartizione  di  riserve  o  altri  fondi
costituiti con sopraprezzi di emissione delle  azioni  o  quote,  con
interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni  o
quote, con avanzi di fusione, con versamenti fatti dai soci  a  fondo
perduto o in conto capitale e con saldi  di  rivalutazione  monetaria
esenti da imposta. 
  2. In caso di aumento del capitale sociale  mediante  passaggio  di
riserve o  altri  fondi  a  capitale  le  azioni  gratuite  di  nuova
emissione e l'aumento gratuito del valore  nominale  delle  azioni  o
quote gia' emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia  se  e
nella misura in  cui  l'aumento  e'  avvenuto  mediante  passaggio  a
capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel  comma  1,
la riduzione del capitale esuberante  successivamente  deliberata  e'
considerata distribuzione  di  utili;  la  riduzione  si  imputa  con
precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale  derivante
dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati
nel comma 1, a partire dal meno  recente,  ferme  restando  le  norme
delle leggi in materia  di  rivalutazione  monetaria  che  dispongono
diversamente. 
  3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in  caso
di recesso di riduzione del capitale  esuberante  o  di  liquidazione
anche concorsuale della societa' costituiscono utile per la parte che
eccede la quota del capitale sociale e delle riserve o fondi  di  cui
al comma 1 rappresentata dalle azioni o quote annullate, diminuita  o
aumentata della differenza fra il prezzo  pagato  per  l'acquisto  di
queste e il loro prezzo di emissione. Di  questa  differenza  non  si
tiene conto quando l'utile e' soggetto a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta. 
  4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  valgono,  in  quanto
applicabili, anche per gli utili derivanti  dalla  partecipazione  in
enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito  delle
persone giuridiche.