Art. 44
Utili da partecipazione in societa' ed enti
1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci
delle societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi
costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con
interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o
quote, con avanzi di fusione, con versamenti fatti dai soci a fondo
perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria
esenti da imposta.
2. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di
riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova
emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o
quote gia' emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e
nella misura in cui l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a
capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1,
la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata e'
considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con
precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante
dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati
nel comma 1, a partire dal meno recente, ferme restando le norme
delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
diversamente.
3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso
di recesso di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione
anche concorsuale della societa' costituiscono utile per la parte che
eccede la quota del capitale sociale e delle riserve o fondi di cui
al comma 1 rappresentata dalle azioni o quote annullate, diminuita o
aumentata della differenza fra il prezzo pagato per l'acquisto di
queste e il loro prezzo di emissione. Di questa differenza non si
tiene conto quando l'utile e' soggetto a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta.
4. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto
applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in
enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche.