Art. 45
Redditi imponibili ad altro titolo
1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e
gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali o da societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice.
2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,
concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del
reddito d'impresa.