Art. 14. Pronunce del CNEL 1. Le pronunce del CNEL sono valide se e' presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. 2. Qualora vengano espresse posizioni discordanti sull'intera materia o su singoli punti, non si procede al voto e la pronuncia da' atto delle posizioni indicando per ciascuna di esse il numero, il gruppo o la categoria di appartenenza dei consiglieri che l'hanno espressa, e dandone formale comunicazione agli organi destinatari della pronuncia medesima.