Art. 15. 
                       Comitati e commissioni 
 
  1. In relazione, ai lavori dell'assemblea dedicati all'esame  delle
materie di cui all'articolo 10, il presidente, sentito  l'ufficio  di
presidenza, istituisce comitati e commissioni,  tenendo  conto  delle
rappresentanze presenti  nel  Consiglio  anche  in  riferimento  alle
materie trattate.