Art. 16. Commissione dell'informazione 1. Il Consiglio istituisce nel proprio seno una commissione speciale, composta da un numero di membri non superiore a quindici e preposta alla raccolta, all'organizzazione e all'elaborazione dell'informazione nelle materie di cui agli articoli 10 e 17. La commissione e' presieduta dal presidente del CNEL o, su sua delega, da un consigliere scelto tra gli esperti di cui al comma 1 dell'articolo 2. 2. La commissione: a) richiede alle istituzioni pubbliche, che sono tenute a fornirle, informazioni sull'andamento retributivo, sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione e sull'efficienza degli uffici e servizi; b) ha facolta' di disporre indagini, anche di natura campionaria, sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro nel settore privato. I datori di lavoro sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste con i vincoli e le garanzie di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; c) svolge direttamente tramite il personale del CNEL, o commette ad istituti specializzati, studi e ricerche, anche comparative, in materia di mercato del lavoro, di contratti collettivi, di retribuzioni e di condizioni di lavoro; d) impartisce le direttive per l'organizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17; e) impartisce le direttive per l'organizzazione della banca dei dati di cui all'articolo 17; f) procede alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive. A tal fine, le organizzazioni interessate trasmettono al CNEL l'elenco dei propri rappresentanti secondo le modalita' fissate dal regolamento di cui all'articolo 20. Il CNEL pubblica annualmente l'elenco degli organismi suddetti, nonche' la lista dei nominativi dei rappresentanti delle categorie presenti in tali organismi.
Nota all'art. 16, comma 2, lettera b): Il testo dell'art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628 (Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), e' il seguente: "Le notizie comunicate all'ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate ne' comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso".