Art. 16. 
                    Commissione dell'informazione 
 
  1.  Il  Consiglio  istituisce  nel  proprio  seno  una  commissione
speciale, composta da un numero di membri non superiore a quindici  e
preposta  alla  raccolta,   all'organizzazione   e   all'elaborazione
dell'informazione nelle materie di cui agli  articoli  10  e  17.  La
commissione e' presieduta dal presidente del CNEL o, su  sua  delega,
da  un  consigliere  scelto  tra  gli  esperti  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 2. 
  2. La commissione: 
    a)  richiede  alle  istituzioni  pubbliche,  che  sono  tenute  a
fornirle, informazioni sull'andamento retributivo,  sulle  condizioni
di lavoro,  sull'organizzazione  e  sull'efficienza  degli  uffici  e
servizi; 
    b) ha facolta' di disporre indagini, anche di natura campionaria,
sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro nel settore  privato.  I
datori di lavoro sono tenuti a  fornire  i  dati  e  le  informazioni
richieste con i vincoli e le garanzie di cui all'articolo  4,  quarto
comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; 
    c) svolge direttamente tramite il personale del CNEL, o  commette
ad istituti specializzati, studi e ricerche,  anche  comparative,  in
materia  di  mercato  del  lavoro,  di   contratti   collettivi,   di
retribuzioni e di condizioni di lavoro; 
    d) impartisce le  direttive  per  l'organizzazione  dell'archivio
nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro  di  cui
all'articolo 17; 
    e) impartisce le direttive per l'organizzazione della  banca  dei
dati di cui all'articolo 17; 
    f) procede alla formazione e  all'aggiornamento  di  un  archivio
degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza
delle categorie produttive. A tal fine, le organizzazioni interessate
trasmettono al CNEL l'elenco dei  propri  rappresentanti  secondo  le
modalita' fissate dal regolamento di cui  all'articolo  20.  Il  CNEL
pubblica annualmente l'elenco degli organismi  suddetti,  nonche'  la
lista dei nominativi dei rappresentanti delle categorie  presenti  in
tali organismi. 
 
          Nota all'art. 16, comma 2, lettera b):
            Il testo dell'art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio
          1961,  n.  628 (Modifiche all'ordinamento del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale), e' il seguente:
            "Le   notizie  comunicate  all'ispettorato  o  da  questo
          richieste  o  rilevate  non  possono  essere pubblicate ne'
          comunicate  a  terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne
          possa  dedurre  l'indicazione delle persone o dei datori di
          lavoro  ai  quali  si  riferiscono,  salvo  il caso di loro
          espresso consenso".