Art. 19. 
                      Acquisizioni istruttorie 
 
  1. Alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e  dei  comitati
del CNEL hanno facolta'  di  intervenire  senza  diritto  di  voto  i
presidenti delle commissioni parlamentari, i membri  del  Governo,  i
presidenti dei consigli o assemblee e delle giunte  delle  regioni  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano,  nonche'  i  deputati
italiani al Parlamento europeo. 
  2. Il  CNEL  puo'  invitare  alle  riunioni  dell'assemblea,  delle
commissioni e dei comitati, membri del Governo, del  Parlamento,  dei
consigli o assemblee delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
Trento e di  Bolzano,  nonche'  i  deputati  italiani  al  Parlamento
europeo. 
  3. Il CNEL puo' stipulare convenzioni con amministrazioni  statali,
con enti pubblici e con privati  per  il  compimento  delle  indagini
occorrenti ai  fini  della  documentazione  dei  problemi  sottoposti
all'esame degli organi consiliari. 
  4.  Gli  incarichi  temporanei  per  studi  ed  indagini,  di   cui
all'articolo 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246,  sono  conferiti
ad  esperti  anche  estranei  all'amministrazione  dello  Stato   con
provvedimento  del  presidente  del  CNEL,   sentito   l'ufficio   di
presidenza e nei limiti di spesa annualmente stabiliti.  Il  relativo
provvedimento determina la  durata  dell'incarico  e  la  misura  del
compenso. 
 
          Nota all'art. 19, comma 4:
            Il testo dell'art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246
          (Norme integrative dell'ordinamento del Consiglio nazionale
          dell'economia e del lavoro), e' il seguente:
            "Art.  5.  -  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare,   entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  della
          presente  legge, le norme occorrenti per la istituzione dei
          ruoli   organici  del  personale  del  Consiglio  nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro,  per  l'amministrazione  del
          personale   stesso  e  per  la  disciplina  delle  relative
          carriere,  nonche'  per  l'utilizzo  di  personale di altre
          pubbliche   Amministrazioni   e   per  il  conferimento  di
          incarichi   temporanei   ad   esperti,  in  relazione  alle
          peculiari   funzioni   ed   alle   effettive  esigenze  del
          Consiglio.
            Con  le  stesse norme e in relazione alle stesse esigenze
          saranno  fissati  i  limiti  entro  i  quali  potra' essere
          autorizzato  l'espletamento,  da  parte  del  personale, di
          lavoro  straordinario  retribuito  e  sara'  determinata la
          misura  dell'indennita'  di  funzione  da  corrispondere al
          Segretario  generale  in,  sostituzione  di  ogni  compenso
          speciale, anche per lavoro straordinario.
            All'emanazione   di  dette  norme  sara'  provveduto  con
          l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
              1) la consistenza organica complessiva dei ruoli dovra'
          essere  contenuta  entro  il  limite  massimo  di 80 posti,
          ripartiti fra le carriere direttiva, di concetto, esecutiva
          ed ausiliaria;
              2)  salvo  quanto stabilito dall'art. 4, i coefficienti
          massimi  di  stipendio  da attribuire alle qualifiche delle
          singole carriere non potranno essere superiori a 670 per la
          carriera  direttiva,  a  500 per la carriera di concetto, a
          271  per  le  carriere  esecutive  ed a 180 per le carriere
          ausiliarie.
              Con   le  stesse  norme  sara'  disciplinata  la  prima
          formazione dei ruoli, con criterio di inquadrare in essi, a
          domanda   e   previo   giudizio   favorevole   di  apposita
          Commissione,  il  personale appartenente ad altre pubbliche
          Amministrazioni  od  enti a quello direttamente assunto dal
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, comunque in
          servizio  presso il Consiglio stesso da almeno un anno alla
          data   di   entrata   in   vigore   della  presente  legge.
          L'inquadramento sara' effettuato prescindendo dai limiti di
          eta' per l'ammissione all'impiego, nel ruolo corrispondente
          al  titolo  di studio posseduto, sulla base di un quadro di
          assimilazione della posizione rivestita presso il Consiglio
          a  ciascuna  delle qualifiche previste per i singoli ruoli,
          ferme,  per  il  personale  proveniente  da altri ruoli, le
          anzianita'  maturate  nel  ruolo  di  provenienza.  Per  il
          restante personale sara' riconosciuto, a tutti gli effetti,
          il   periodo  di  servizio  prestato  presso  il  Consiglio
          nazionale  dell'economia  e del lavoro e sara' accordata la
          facolta' di riscattare il periodo di servizio medesimo agli
          effetti previdenziali e di quiescenza.
              Il personale assunto direttamente dal Consiglio che non
          chieda  o  non ottenga l'inquadramento sara' licenziato con
          il trattamento previsto dall'art. 9 del decreto legislativo
          4 aprile 1947, n. 207.
              Alla  emanazione  delle  norme delegate si provvede con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro per il tesoro".