Art. 21.
            Stato di previsione della spesa e rendiconti

  1.  L'assegnazione  al  CNEL  per le spese del suo funzionamento e'
iscritta  in  apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro.
  2.   Nei  limiti  dell'assegnazione  stabilita,  il  CNEL  provvede
all'approvazione  dello  stato  di  previsione  della  spesa  e  alla
gestione  delle  spese sulla base del regolamento di cui all'articolo
20.
  3. L'assemblea approva ogni anno lo stato di previsione della spesa
che e' comunicato alle Camere e al Governo entro dieci giorni.
  4.  Il  rendiconto  a  chiusura di ogni esercizio e' trasmesso alla
Corte dei conti.