Art. 15.
                        (Delega legislativa)

  1.  Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro il termine di dodici
mesi  dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi
forza  di  legge,  le  norme  necessarie  per  dare  attuazione  alle
direttive  della  Comunita'  economica europea indicate negli elenchi
"B"  e  "C"  allegati  alla  presente  legge, secondo i principi ed i
criteri  direttivi  per  ciascuno  di  detti  elenchi  formulati,  ad
integrazione  di quelli contenuti in ciascuna delle direttive stesse,
negli articoli successivi.
  2.  I  decreti  di  cui  al  comma  1 sono adottati su proposta del
Ministro   per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  di
concerto  con  il  Ministro  degli  affari esteri, con il Ministro di
grazia  e  giustizia,  con  il  Ministro  del tesoro e con i Ministri
preposti alle altre Amministrazioni interessate.
  3.  Gli  schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti al
parere  delle  Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato   della  Repubblica,  competenti  per  materia,  che  dovranno
esprimersi  nel  termine  di  quaranta  giorni  dalla  comunicazione.
Decorso  tale  termine,  i  decreti sono emanati anche in mancanza di
detto parere.