Art. 6. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (a), si applicano per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 3 maggio 1982 e successive. 2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 65 miliardi, provvede l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali utilizzando le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in relazione alla specifica attivita' svolta dall'Istituto.
(a) Il comma 10 dell'art. 22 del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) prevede che: "In deroga a quanto stabilito in materia di indennita' premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai superstiti l'indennita' di fine servizio in relazione agli anni maturati".