Art. 6.
  1.   Le   disposizioni  di  cui  all'articolo  22,  comma  10,  del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  29  ottobre  1987,  n.  440  (a),  si  applicano per le
cessazioni dal  servizio  aventi  decorrenza  dal  3  maggio  1982  e
successive.
  2.  All'onere  di  cui  al  comma  1, valutato in lire 65 miliardi,
provvede  l'Istituto  nazionale  assistenza  dipendenti  enti  locali
utilizzando  le  disponibilita'  del proprio bilancio provenienti dai
conferimenti operati a carico  del  bilancio  dello  Stato  o  quelle
affluite  in relazione alla specifica attivita' svolta dall'Istituto.
 
             (a)  Il  comma  10  dell'art.  22  del  D.L. n. 359/1987
          (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) prevede  che:
          "In  deroga  a  quanto  stabilito  in materia di indennita'
          premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il
          personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento
          della  risoluzione  del  rapporto,  comunque  motivata,   e
          indipendentemente   dal   conseguimento  del  diritto  alla
          pensione,   spetta   all'interessato   o   ai    superstiti
          l'indennita'  di  fine  servizio  in  relazione  agli  anni
          maturati".