Art. 21. Risultanze della gestione Il Ministro del tesoro presenta al Parlamento, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. Il relativo disegno di legge, corredato da apposita nota preliminare, e' predisposto di concerto dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.