Art. 21.
                      Risultanze della gestione
  Il  Ministro  del  tesoro  presenta al Parlamento, entro il mese di
giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31  dicembre
precedente.  Il relativo disegno di legge, corredato da apposita nota
preliminare, e' predisposto di concerto dal Ministro del tesoro e dal
Ministro del bilancio e della programmazione economica.