Art. 6. 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  22,  comma   10,   del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si applicano per  le  cessazioni
dal servizio aventi decorrenza dal 3 maggio 1982 e successive. 
  2. All'onere di cui al comma  1,  valutato  in  lire  65  miliardi,
provvede  l'Istituto  nazionale  assistenza  dipendenti  enti  locali
utilizzando le disponibilita' del proprio  bilancio  provenienti  dai
conferimenti operati a carico  del  bilancio  dello  Stato  o  quelle
affluite in relazione alla specifica attivita' svolta dall'Istituto.