Art. 6. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si applicano per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 3 maggio 1982 e successive. 2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 65 miliardi, provvede l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali utilizzando le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in relazione alla specifica attivita' svolta dall'Istituto.