Art. 7. 
  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto,  ad
eccezione di quello di cui all'articolo 6,  valutati  in  lire  1.100
miliardi  per  l'anno  finanziario   1988,   si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  titolo   I   del
decreto-legge 13  gennaio  1988,  n.  3,  recante  norme  in  materia
tributaria,   di   previdenza,   di   assunzioni    nella    pubblica
amministrazione ed altre disposizioni urgenti. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.