Art. 7. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ad eccezione di quello di cui all'articolo 6, valutati in lire 1.100 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al titolo I del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, recante norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.