Art. 21.
  1.  Le  disposizioni  degli  articoli 11, comma 3, 19, comma 2, 94,
comma 1, e 107, comma  3,  del  testo  unico,  che  attribuiscono  al
contribuente  la  scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza,
si applicano a partire dalla dichiarazione dei  redditi  relativa  al
primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.
  2.  Con la stessa decorrenza si applicano le disposizioni dell'art.
16, commi  2  e  3,  del  testo  unico,  concernenti  le  opzioni  da
esercitare ai fini della tassazione separata.
 
          Note all'art. 21:
             -  Per il testo del comma 3 dell'art. 11 del testo unico
          delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 4.
             -  Per  il  testo  del comma 2 dell'art. 19 del medesimo
          testo unico si veda ugualmente nelle note all'art. 4.
             -  Per  il  testo dell'intero art. 94 del ripetuto testo
          unico si veda nelle note all'art. 1.
             -  Per  il testo dell'intero art. 107 dello stesso testo
          unico si veda nelle note all'art. 1.
             -  Per  il  testo  dell'intero  art.  16  del piu' volte
          richiamato  testo  unico  si  veda  ugualmente  nelle  note
          all'art. 1.