Art. 13. 
1. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per il ripiano  dei  disavanzi
di esercizio delle  aziende  di  trasporto  pubbliche  e  private  e'
stabilito in lire 4.643  miliardi,  ivi  compresa  la  variazione  da
determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981,  n.
151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 786, convertito con modificazioni, della legge  26  febbraio
1982, n. 51. 
2. L'importo di lire 4.643 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato
per  lire  531.771.982.000  e  per   lire   88.614.319.000   mediante
riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui  agli  articoli  8  e  9
della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi  dell'articolo  9  della
legge 10 aprile 1981, n. 151. 
3. Per l'anno 1988, l'apporto statale in  favore  dell'Ente  Ferrovie
dello Stato, ai sensi e per gli effetti  delle  disposizioni  di  cui
alle lettere b), c), e d) dell'articolo  17  della  legge  17  maggio
1985, n. 210, e' cosi' determinato: 
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi  al  31
dicembre 1987, lire 2.960 miliardi; 
b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi,  valutato
in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e  1990,  derivante
dall'ammortamento dei mutui  garantiti  dallo  Stato  che  l'Ente  e'
autorizzato a contrarre nel  secondo  semestre  dell'anno  1988  fino
all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi  per
il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000
miliardi  quale  quota  per  l'anno  medesimo  per  l'attuazione  del
programma  poliennale  di  investimenti  predisposto  in   attuazione
dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge  17  maggio  1985,  n.
210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le  norme  di
cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e  succes-
sive modificazioni; 
c)  quanto  alla  lettera  d),  sovvenzioni  straordinarie  ai   fini
dell'equilibrio del bilancio di previsione  dell'Ente,  lire  1.097,3
miliardi. 
4. Per  l'anno  1988,  sono  determinate  in  lire  730  miliardi  le
compensazioni spettanti all'ente Ferrovie  dello  Stato  per  mancati
aumenti tariffari di anni precedenti  ed  in  lire  1.141,1  miliardi
quelle  a  copertura  del  disavanzo  del  fondo  pensioni  ai  sensi
dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210. 
5. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986,  n.  910,
e' sostituito dal seguente: 
"6. E' assunto a carico del bilancio dello Stato  ed  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire  700
miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi  per  l'anno  1988,  lire
1.700 miliardi per l'anno 1989, lire 2.400 miliardi per l'anno  1990,
lire 3.000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.800 miliardi per  l'anno
1992, l'onere per l'attuazione  da  parte  dell'Ente  Ferrovie  dello
Stato di un programma nazionale per l'alta velocita' sulla direttrice
Battipaglia-Napoli-Roma-Milano,   con   particolare   riguardo   allo
sviluppo dei terminali meridionali, nonche', per  una  quota  pari  a
lire  5.000  miliardi  nell'arco  del  periodo  sopra  indicato,  per
l'attuazione di un programma  di  adeguamento  funzionale  e  per  la
realizzazione anche di  nuovi  collegamenti  della  rete  dell'Italia
meridionale ed insulare allo  scopo  di  consentire  la  circolazione
intermodale e ridurre i tempi di viaggio". 
6.  L'Ente  Ferrovie  dello  Stato,  nell'ambito  dei  programmi   di
intervento previsti dal piano integrativo e dalle  norme  successive,
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
indica  le  priorita',  tra  le  quali  deve  comunque  figurare   la
realizzazione del potenziamento della relazione  Roma-Torino  e,  per
quanto riguarda le linee trasversali l'integrale completamento  della
"Pontremolese" e della "Orte-Falconara". 
7. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio
1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo
complessivo di lire 2.750 miliardi  previsto  dall'articolo  1  della
predetta legge, gia' elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, 28
febbraio 1986, n. 41, e 22  dicembre  1986,  n.  910,  a  lire  5.189
miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.246 miliardi. 
8.  Gli  importi  gia'  stabiliti  per  i   settori   di   intervento
dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n.  39,  restano
tutti confermati, salvo le seguenti rideterminazioni: 
a) da lire 68 miliardi a lire 75 miliardi per il potenziamento  e  lo
sviluppo dell'attivita' scientifica; 
b) da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi per il risanamento  delle
sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti non  idonei  sotto  il
profilo dell'igiene e della sicuerezza del lavoro. 
9. Ai fondi necessari per il finaziamento della  maggiore  occorrenza
di lire 57 miliardi, di cui al comma 7, si provvede con operazioni di
credito cui  si  applicano  tutte  le  disposizioni  contenute  negli
articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39. 
10. L'Amministrazione postelegrafonica e'  autorizzata  ad  assumere,
anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della  predetta
maggiore occorrenza di lire 57 miliardi. 
11. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che
verranno iscritti nel bilancio dell'Amministrazione postelelgrafonica
che, per effetto delle  disposizioni  di  cui  al  comma  8,  restano
determinati come segue: 
a) lire 771 miliardi per l'anno 1988; 
b) lire 531 miliardi per l'anno 1989; 
c) lire 57 miliardi per l'anno 1990. 
12. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'ammortamento  dei
mutui che  le  ferrovie  in  regime  di  concessione  e  in  gestione
commissariale governativa  sono  autorizzate  a  contrarre  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986,  n.  910,  lo
stanziamento che in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 e'  iscritto
allo specifico capitolo 7304 dello stato di previsione del  Ministero
dei trasporti per la concessione dei previsti contributi per capitale
ed interessi e' rideterminato in lire 200 miliardi per  l'anno  1988,
in lire 500 miliardi per l'anno 1989 ed  in  lire  700  miliardi  per
l'anno  1990.  Per  gli  anni  successivi  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 19, quattordicesimo  comma,  della  legge  22  dicembre
1984, n. 887. I  mutui  di  cui  al  presente  comma  possono  essere
utilizzati anche per la realizzazione di investimenti ferroviari  che
comprendano infrastrutture di  interscambio  e  di  collegamento  con
altri modi di trasporto e parcheggi di corrispondenza. 
13. I comuni gi impegnati nella  costruzione  di  sistemi  ferroviari
passanti sono autorizzati ad assumere mutui fino alla concorrenza  di
lire 700 miliardi da destinare al parziale finanziamento delle opere. 
Con decreto del Ministro  del  tesoro  e'  stabilita  la  misura  del
concorso statale nel pagamento degli interessi  sui  predetti  mutui,
entro un limite massimo di 12 punti percentuali. Il relativo onere e'
valutato in lire 80 miliardi annui. I mutui sono assunti  dai  comuni
anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico  delle
rispettive regioni in conformita' di accordi risultanti  da  apposite
convenzioni. 
14. Per la redazione del  progetto  di  massima  dell'attraversamento
stabile dello stretto di Messina, nonche' per i relativi studi  e  le
necessarie  verifiche,  ivi  comprese  le  valutazioni   di   impatto
ambientale, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di
lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988  e  1989,  da  iscrivere
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dei  trasporti  per  la
erogazione in favore della Societa' dello stretto di Messina. 
15. Per la realizzazione di  nuovi  approdi  e  delle  infrastrutture
necessarie   di   collegamento   per   la    razionalizzazione    del
traghettamento sullo stretto di Messina e per l'organizzazione di  un
sistema integrato di trasporti e di servizi e' autorizzata  la  spesa
di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. 
16. Entro due mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge il Ministro dei trasporti presenta al Parlamento una  relazione
sui finanziamenti sino ad oggetti erogati per lo studio del  progetto
dell'attraversamento  stabilito  dello  stretto   di   Messina,   sui
destinatari e sui risultati di tali studi. 
17. Entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, l'Ente Ferrovie dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo  3,
numero  3),  della  legge  17  maggio  1985,  n.  210,  un  programma
quinquiennale  volto  a  conseguire  il  graduale  azzeramento  della
sovvenzione straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17,  quarto
comma, lettera d), della richiamata legge n. 210 del 1985, nonche' la
progressiva riduzione dei trasferimenti di cui alla  lettera  b)  del
quarto comma del medesimo articolo 17. Ferma restando  la  previsione
di cui all'articolo 8 della legge n. 210 del 1985,  a  decorrere  dal
1989  la  predetta  sovvenzione  straordinaria  e'  comunque  ridotta
annualmente in misura pari a un quinto  della  somma  a  tale  titolo
stanziata nel bilancio dello Stato per l'anno 1988. 
18. Nell'ambito del programma di riorganizzazione di cui al comma 17,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
l'Ente Ferrovie dello  Stato  provvede  alla  revisione  economica  e
gestionale delle linee a scarso traffico e degli impianti di  cui  al
quarto comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, al
fine del recupero e ampliamento dell'utenza del servizio ferroviario,
anche attraverso la cessione delle linee e degli impianti medesimi  a
societa' cui possono partecipare le  regioni  interessate,  gli  enti
locali, gli organismi gestori delle  ferrovie  concesse,  le  imprese
esercenti pubblici servizi di trasporto, operatori  privati,  nonche'
l'Ente Ferrovie dello Stato.  Restano  sospese  le  autorizzazioni  a
sopprimere i servizi viaggiatori e merci  ancora  in  esercizio  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
19. L'Ente Ferrovie dello Stato, tramite il Ministero dei  trasporti,
e' tenuto a presentare annualmente al CIPE, entro il 30  giugno,  una
relazione  sullo  stato  di  attuazione  delle  iniziative   di   cui
all'articolo 17, quarto comma, lettere b) e c), della legge 17 maggio
1985, n. 210. L'ulteriore assegnazione di contributi statali  a  tale
titolo e' subordinata  all'effettivo  utilizzo  delle  disponibilita'
gia' autorizzate. 
20. Al fine di incentivare la  realizzazione  degli  impianti  fissi,
sedi delle attivita' di interporto, e' autorizzata la spesa  di  lire
25 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990  da  effettuare
secondo gli indirizzi del Piano generale dei trasporti.  Il  Ministro
dei trasporti, con  proprio  decreto,  sentito  il  comitato  di  cui
all'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, provvedera' alla
ripartizione delle somme stanziate e definira' i criteri specifici  e
le procedure per l'erogazione. 
21. Per le esigenze di cui al comma 4 dell'articolo 17  del  decreto-
legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 marzo 1987, n. 132, e' autorizzata  la  spesa  di  lire  500
milioni per l'anno 1988, e di lire 1.000 milioni per  ciascuno  degli
anni 1989 e 1990. 
22. Entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, l'Amministrazione delle poste  e  delle  telecomunicazioni  e'
tenuta  a  predisporre  e  dare  immediato  avviso  ad  un  piano  di
riorganizzazione  produttiva,  di  miglioramento   del   servizio   e
razionalizzazione degli organici di personale, al fine di conseguire,
attraverso un recupero di produttivita', risultati  di  gestione  che
consentano la  progressiva  riduzione  dei  trasferimenti  statali  a
pareggio di bilancio. 
23. In ogni caso, a  decorrere  dal  1989  detti  trasferimenti  sono
ridotti del 15 per cento annuo rispetto  alla  somma  a  tale  titolo
iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno  1988,  al  netto  degli
oneri impropri che l'Amministrazione  postale  sostiene  per  servizi
resi a tariffa ridotta o agevolata. 
24. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6,  quarto  comma,  della
legge 10 aprile 1981, n. 151, gli enti locali o i loro consorzi  sono
tenuti a dare attuazione al piano predisposto per  il  raggiungimento
dell'equilibrio di  bilancio  entro  il  termine  perentorio  del  31
dicembre 1989, a tal fine provvedendo ai necessari aggiornamenti  del
piano  anche  attraverso  la   riorganizzazione   produttiva   e   la
razionalizzazione degli organici di personale. Il piano e' articolato
in programmi annuali. 
25. Le eventuali perdite o disavanzi dei  servizi  di  trasporto  non
coperti dai contributi regionali restanto  comunque  a  carico  delle
singole imprese ed  esercizi  di  trasporto,  nonche'  a  carico  dei
bilanci degli enti locali o dei loro consorzi, senza possibilita'  di
rimborso da parte dello Stato. 
26. I mutui di cui all'articolo 14, quindicesimo comma,  della  legge
22 dicembre 1984, n. 887, destinati al finanziamento dei programmi di
investimento nel  settore  delle  telecomunicazioni,  possono  essere
contratti, oltre che con la Cassa  depositi  e  prestiti,  anche  con
altri istituti di credito. Con decreto del  Ministro  del  tesoro  e'
stabilita  la  misura  del  concorso  statale  nel  pagamento   degli
interessi sui mutui contratti con detti istituti di credito, entro il
limite massimo di 4 punti percentuali. All'onere annuo,  valutato  in
lire 40 miliardi, si  fa  fronte  mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  5957  dello   stato   di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e  corrispondenti
capitoli per gli anni successivi. 
27. Il limite di mutui  che  il  comune  di  Roma  e'  autorizzato  a
contrarre con la Cassa depositi e prestiti, previsto dall'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.  453,  e'  elevato  di
lire  50  miliardi  per  l'anno  1988  per  la  progettazione  e   la
realizzazione del collegamento del sistema delle linee  metropolitane
di Roma con  Tor  Vergata.  Il  relativo  onere  di  ammortamento  e'
valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1989. 
 
          Nota all'art. 13, comma 1:
            Il testo dell'art. 9  della  legge  n.  151/1981  (Legge-
          quadro   per   l'ordinamento,  la  ristrutturazione  ed  il
          potenziamento dei trasporti  pubblici  locali.  Istituzione
          del  Fondo  nazionale  per  il  ripiano  dei  disavanzi  di
          esercizio  e  per  gli  investimenti  nel  settore),   come
          modificato   dall'art.   27-quater  del  decreto  legge  n.
          786/1981, e' il seguente:
             "Art.  9.  -  E'  istituito,  a  partire  dall'esercizio
          finanziario  1982,  presso  il  Ministero  dei trasporti un
          Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi  di  esercizio
          delle   aziende   di  trasporto  pubbliche  e  private  che
          esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1.
             Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo  pari  a
          quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle
          regioni,  dalle  province  e  dai  comuni,  direttamente  o
          indirettamente, in favore delle aziende  di  cui  al  primo
          comma e per le finalita' ivi considerate.
             Per  il 1983 e per gli anni successivi la variazione del
          fondo sara' determinata, con  apposita  norma  da  inserire
          nella  legge finanziaria, anche in relazione all'incremento
          della  componente  prezzi  nella  variazione  del  prodotto
          interno  lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno
          precedente e  risultante  nella  relazione  generale  della
          situazione economica del Paese.
             A  partire  dall'anno  1982  le  erogazioni  spettanti a
          ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della  legge
          16  maggio 1970, n.  281, sono ridotte di un importo pari a
          quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti
          del secondo comma.
             Agli effetti di quanto previsto dal secondo  comma,  gli
          enti   locali   dovranno   evidenziare  i  loro  interventi
          finanziari nella certificazione da  produrre  al  Ministero
          dell'interno  ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843
          (legge finanziaria).
             Le regioni comunicheranno al  Ministero  dei  trasporti,
          entro  il  31  ottobre  1981,  l'importo degli stanziamenti
          previsti nei bilanci di  previsione  dell'anno  finanziario
          1981 per le finalita' di cui al primo comma.
             Il  Ministero  dei  trasporti,  con  proprio decreto, di
          concerto con il Ministro  del  tesoro  e  d'intesa  con  la
          commissione  consultiva  interregionale  di cui all'art. 13
          della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di
          ripartizione  del  fondo  tra le regioni, comprese quelle a
          statuto speciale, sulla base della dimensione  dei  servizi
          effettuati  e delle caratteristiche del territorio su cui i
          servizi  stessi  si  svolgono,  nonche'   del   progressivo
          conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle
          aziende   come   previsto  dall'art.  6.  Il  Ministro  dei
          trasporti provvede altresi' alla  effettiva  corresponsione
          del fondo cosi' ripartito alle regioni.
             Le   regioni   a   loro  volta  assegnano  i  rispettivi
          finanziamenti agli enti o alle  aziende  di  trasporto  con
          riferimento a quanto disposto dall'art. 6.
             Sara'  sentito,  altresi',  il  parere della commissione
          consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16
          maggio 1970, n. 281, sui programmi  annuali  di  attuazione
          dei  piani  di risanamento tecnico-economico delle ferrovie
          in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n.  297.
          Il parere sara' vincolante sulla utilizzazione dei capitoli
          di   bilancio  relativi  agli  interventi  a  favore  delle
          ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa
          legge, sia  intervenuta  la  delega  alle  regioni  di  cui
          all'art.  86 del decreto del Presidente della Repubblica 24
          luglio 1977, n. 616".
          Note all'art. 13, comma 2:
             - Il testo degli articoli 8 e 9 della legge n.  281/1970
          (Provvedimenti  finanziari per l'attuazione delle regioni a
          statuto ordinario), e' il seguente:
             "Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali).
          - Nello stato di previsione della spesa del  Ministero  del
          tesoro   e'   istituito   un  fondo  il  cui  ammontare  e'
          commisurato  al  gettito  annuale  dei   seguenti   tributi
          erariali nelle quote sotto indicate:
               a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli
          oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
               b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei
          diritti erariali sugli spiriti;
               c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla
          birra;
               d)  il  75  per  cento  delle imposte di fabbricazione
          sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e  analoghe  materie
          zuccherine;
               e)  il  75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui
          gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui  gas  resi
          liquidi con la compressione;
               f)  il  25 per cento dell'imposta erariale sul consumo
          dei tabacchi.
             Le  quote  suindicate  sono  commisurate   all'ammontare
          complessivo  dei  versamenti in conto competenza e residui,
          relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed
          affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello  Stato
          nel  penultimo  anno  finanziario  antecedente  a quello di
          devoluzione, al  netto  di  rimborsi  per  qualsiasi  causa
          effettuati nel medesimo anno.
             Sono  riservati  allo  Stato  i  proventi  derivanti  da
          maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi
          di cui  sopra,  che  siano  disposte  successivamente  alla
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  quando  siano
          destinati per legge alla  copertura  di  nuove  o  maggiori
          spese a carico del bilancio statale.
             La  percentuale  di  gettito  complessivo  del  tributo,
          attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote
          previste dal precedente comma, e' determinata con la  legge
          di bilancio.
             Il  fondo  comune  e' ripartito fra le regioni a statuto
          ordinario  con  decreto  del  Ministro  per  il  tesoro  di
          concerto con quello per le finanze nel modo seguente:
               A)  per  i  sei  decimi,  in  proporzione diretta alla
          popolazione residente in ciascuna  regione,  quale  risulta
          dai  dati  ufficiali  dell'Istituto  centrale di statistica
          relativi al  penultimo  anno  antecedente  a  quello  della
          devoluzione;
               B)   per   un   decimo  in  proporzione  diretta  alla
          superficie di ciascuna  regione,  quale  risulta  dai  dati
          ufficiali  dell'Istituto centrale di statistica relativi al
          penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;
               C) per i  tre  decimi,  fra  le  regioni  in  base  ai
          seguenti requisiti:
                a)  tasso  di  emigrazione al di fuori del territorio
          regionale, relativo al penultimo anno antecedente a  quello
          della   devoluzione,   quale  risulta  dai  dati  ufficiali
          dell'Istituto centrale di statistica;
                b) grado di  disoccupazione,  relativo  al  penultimo
          anno  antecedente a quello della devoluzione, quale risulta
          dal numero  degli  iscritti  nelle  liste  di  collocamento
          appartenenti  alla  prima  e seconda classe, secondo i dati
          ufficiali  rilevati  dal  Ministero  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale;
                c)   carico  pro  capite  dell'imposta  complementare
          progressiva sul reddito complessivo  posta  in  riscossione
          mediante  ruoli  nel  penultimo  anno  antecedente a quello
          della  devoluzione,  quale  risulta  dai   dati   ufficiali
          pubblicati  dal  Ministero  delle finanze. Con l'entrata in
          vigore  dei  provvedimenti  di  attuazione  della   riforma
          tributaria,  il  carico  pro capite sara' riferito ad altra
          imposta corrispondente.
             La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui
          tre decimi del fondo e'  fatta  in  ragione  diretta  della
          popolazione  residente,  quale  risulta  dai dati ufficiali
          dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo
          anno antecedente a quello della  ripartizione,  nonche'  in
          base  alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito
          nella tabella annessa alla presente legge.
             Al pagamento delle  somme  spettanti  alle  regioni,  il
          Ministero  del  tesoro  provvede bimestralmente con mandati
          diretti intestati a ciascuna regione.
             Con successiva legge, da emanarsi non appena  l'Istituto
          centrale  di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati
          relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale
          e comunque non oltre due anni, saranno riveduti  i  criteri
          di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del
          quinto comma del presente articolo, osservando il principio
          di  una  perequazione in ragione inversamente proporzionale
          al reddito medio pro capite di ciascuna regione.
             Art.  9  (Fondo  per  il  finanziamento  dei   programmi
          regionali  di  sviluppo). - Nello stato di previsione della
          spesa del Ministero del  bilancio  e  della  programmazione
          economica  e'  istituito  un fondo per il finanziamento dei
          programmi  regionali  di  sviluppo,  il  cui  ammontare  e'
          determinato   per   ogni   quinquennio   della   legge   di
          approvazione del programma economico  nazionale  e  per  la
          quota annuale dalla legge di bilancio.
             Tale   fondo   e'  assegnato  alle  regioni  secondo  le
          indicazioni del programma economico  nazionale  sulla  base
          dei   criteri   che  saranno  annualmente  determinati  dal
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          e  con  particolare  riguardo alle esigenze di sviluppo del
          Mezzogiorno".
             - Il testo  dell'art.  9  della  legge  n.  151/1981  e'
          riportato nella nota all'art. 13, comma 1.
          Note all'art. 13, comma 3:
            -  Il  testo  delle  lettere b), c) e d) del quarto comma
          dell'art. 17 della legge n. 210/1985 (Istituzione dell'ente
          "Ferrovie dello Stato"), e' il seguente:
             "All'attivo  del  bilancio  aziendale   affluiscono   il
          gettito  tariffario, le altre entrate eventuali nonche' gli
          apporti statali relativi alle seguenti voci:
              (omissis).
               b) contributi ed aiuti, ai sensi del  regolamento  CEE
          n.    1107/1970, e successive modificazioni, riguardanti la
          ricerca e lo sviluppo del settore  ferroviario,  nonche'  i
          costi  per  manutenzione,  funzionamento e rinnovo ed altri
          oneri  di  infrastruttura  successivi  alla  data  di   cui
          all'ultimo comma dell'art. 26;
               c)  contributi  finanziari  diretti,  ai  sensi  della
          decisione  del  Consiglio   CEE   n.   327/1975,   per   la
          realizzazione  di  nuovi  investimenti  e  relative  scorte
          nonche' per gli oneri di mancato rinnovo, per la parte  non
          coperta  dagli  utili  netti dell'ente e dai mezzi ricavati
          dalla  contrazione  di   mutui   e   dalla   emissione   di
          obbligazioni,   da   definire,   con   appositi   programmi
          predisposti dall'ente distintamente per nuovi  investimenti
          e rinnovi, nell'ambito del piano nazionale dei trasporti;
               d) eventuali sovvenzioni straordinarie, in conformita'
          della  decisione  del  Consiglio  CEE  n. 327/1975, ai fini
          dell'equilibrio  del  bilancio  di  previsione,  cui  vanno
          informati  anche  i  piani  di  recupero  di  produttivita'
          aziendale".
             - Il n. 3) dell'art. 3 della predetta legge n.  210/1985
          dispone  che spetti al Ministro dei trasporti di approvare,
          di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  i  bilanci,  i
          programmi  di attivita' annuali e poliennali deliberati dal
          consiglio di amministrazione dell'ente.
             -  Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 280/1969
          (Copertura    del    disavanzo    della    gestione    1968
          dell'Amministrazione  delle  ferrovie  dello  Stato), e' il
          seguente:
             "Art.  3.  -  Le  obbligazioni  da  emettersi  in  forza
          dell'art.  1  della  presente legge sono parificate ad ogni
          effetto alle cartelle di  credito  comunale  e  provinciale
          emesse dalla Cassa depositi e prestiti.
             Le  obbligazioni  medesime  sono ammesse di diritto alla
          quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese  fra
          i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a
          fare   anticipazioni   e  possono  essere  accettate  quali
          depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.
             Gli enti  di  qualsiasi  natura  esercenti  il  credito,
          l'assicurazione  e  la  previdenza, nonche' gli enti morali
          sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di  legge,
          di   regolamento   o  di  statuti,  ad  investire  le  loro
          disponibilita' nelle obbligazioni predette.
             Art. 4. - In attesa  di  poter  procedere  all'emissione
          delle  obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge,
          l'Amministrazione delle ferrovie dello  Stato  puo'  essere
          autorizzata,  con  decreto  del  Ministro per i trasporti e
          l'aviazione civile, di concerto  con  il  Ministro  per  il
          tesoro,  a  ricorrere  ad  aperture di credito bancario, da
          estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette".
          Nota all'art. 13, comma 4:
             L'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 210/1985 (per
          il titolo si veda nelle note all'art. 13, comma 3), prevede
          che:  "Fino  a  quando  non  sara'  disciplinato  l'assetto
          generale  del trattamento previdenziale e pensionistico dei
          lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in  atto
          all'entrata in vigore della presente legge, trasferendosene
          a   carico   dell'ente   "Ferrovie   dello  Stato"  l'onere
          finanziario  finora  gravante   sullo   Stato,   salvo   le
          compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari".
          Nota all'art. 13, comma 5:
             La   legge   n.  910/1986  reca:  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 1987)".
          Nota all'art. 13, comma 7:
             -  Il  testo dell'art. 1 e dell'ultimo comma dell'art. 4
          della  legge  n.  39/1982  (Autorizzazione   alle   aziende
          dipendenti    dal    Ministero    delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni  a  proseguire  nella  realizzazione  dei
          programmi  di potenziamento e di riassetto dei servizi e di
          costruzione  di  alloggi  di  servizio  per  il   personale
          postelegrafonico   -   Disciplina   dei  collaudi),  e'  il
          seguente:
             "Art. 1. (Interventi  straordinari  dell'Amministrazione
          delle  poste  e  delle telecomunicazioni). - Fermo restando
          quanto disposto dalla legge 23 gennaio 1974, n. 15, e della
          legge 7 giugno 1975, n. 227, l'Amministrazione delle  poste
          e  delle telecomunicazioni e' autorizzata a dare attuazione
          ad un  programma  di  interventi  straordinari  concernente
          opere  e  forniture per l'importo complessivo di lire 2.750
          miliardi da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987".
             "Art. 4, ultimo comma. - Il Ministro delle poste e delle
          telecomunicazioni dara' comunicazione  al  Parlamento  ogni
          anno,    in    allegato    al    bilancio   di   previsione
          dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
          dello stato di attuazione  dei  programmi  al  31  dicembre
          dell'anno  precedente  nonche' della valutazione, ripartita
          per annualita',  delle  maggiori  occorrenze  eventualmente
          necessarie   per  il  completamento  delle  opere  e  delle
          forniture previste.  Gli  stanziamenti  per  tali  maggiori
          occorrenze  verranno  disposti  annualmente  con  la  legge
          finanziaria di cui all'ultimo comma del precedente art. 3".
             - Con la legge n. 730/1983 e' stata approvata  la  legge
          finanziaria  1984.  L'art. 34, quinto comma, di detta legge
          eleva lo stanziamento a lire 3.531 miliardi.
             - Con la legge n. 41/1986 e' stata  approvata  la  legge
          finanziaria  1986. L'art. 10, comma 3, della predetta legge
          eleva lo stanziamento a lire 4.579 miliardi.
             - Con la legge n. 910/1986 e' stata approvata  la  legge
          finanziaria  1987.  L'art. 2, comma 8, della predetta legge
          eleva lo stanziamento a lire 5.189 miliardi.
          Nota all'art. 13, comma 8:
             I settori di intervento di cui all'art. 2 della legge n.
          39/1982, ai quali e' destinato l'importo di cui all'art.  1
          della  legge  stessa (si veda nelle note all'art. 13, comma
          7), sono:
               a) il completamento degli impianti di  meccanizzazione
          della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;
               b)   il  completamento  dell'automazione  dei  servizi
          amministrativo-contabili, nonche' per il potenziamento  dei
          servizi di bancoposta;
               c)  il completamento e l'integrazione della rete telex
          e trasmissione dati;
               d) il rinnovamento e potenziamento  dei  centri  radio
          gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica;
               e)  il  completamento  degli  edifici destinati a sede
          degli impianti di meccanizzazione della rete del  movimento
          delle   corrispondenze   e   dei  pacchi,  nonche'  per  la
          costruzione di  edifici  per  i  servizi  operativi  e  del
          movimento postale;
               f)  la  costruzione  e l'acquisto di edifici destinati
          agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi  citta',
          come previsto nei piani regolatori postali;
               g)   la   costruzione  e  l'acquisto  di  immobili  da
          destinare ad alloggi di servizio da assegnare in  locazione
          semplice       ai      dipendenti      dell'Amministrazione
          postelegrafonica;
               h) la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a
          sede  di  uffici  locali  non  ubicati  in   capoluogo   di
          provincia,  sulla base delle proposte dei comitati tecnico-
          amministrativi, previsti dall'art. 14 della legge 12  marzo
          1968, n. 325;
               i)  l'acquisto  dei  mezzi operativi occorrenti per il
          potenziamento dei trasporti postali urbani  ed  interurbani
          su  strada  in  gestione  diretta,  nonche'  delle relative
          infrastrutture;
               l)  il  potenziamento  e  lo  sviluppo  dell'attivita'
          scientifica;
               m)  il  risanamento  delle  sedi  e  degli impianti di
          uffici e stabilimenti postali non idonei sotto  il  profilo
          dell'igiene e della sicurezza del lavoro.
             Gli  importi  originari  indicati nell'art. 2 sono stati
          elevati in precedenza prima dall'art.  34  della  legge  n.
          730/1983,  poi  dall'art.    10,  comma  4,  della legge n.
          41/1986 e quindi dall'art.  2,  comma  9,  della  legge  n.
          910/1986.
          Nota all'art. 13, comma 9:
             Il  testo  degli  articoli  5 e 6 della legge n. 39/1982
          (per il titolo si veda nelle note all'art. 13, comma 7), e'
          il seguente:
             "Art. 5 (Finanziamenti). -  Ai  fini  del  finanziamento
          della  spesa  per  le  opere  e  le  forniture  di  cui  al
          precedente art. 2, si provvedera' con  anticipazione  della
          Cassa  depositi  e  prestiti  sui  fondi dei conti correnti
          postali,  di  cui  all'art.  1  del   decreto   legislativo
          luogotenenziale    22   novembre   1945,   n.   822,   fino
          all'ammontare di  lire  2.750  miliardi  da  somministrarsi
          secondo  gli  importi  stabiliti  dal precedente art. 3. In
          alternativa anche parziale alle anticipazioni  della  Cassa
          depositi  e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle
          telecomunicazioni e' autorizzata a contrarre mutui a  medio
          e  lungo  termine,  in  lire  o  in valuta, con istituti di
          credito. I predetti mutui potranno essere  contratti  anche
          con istituti di credito esteri.
             I  mutui previsti dal precedente comma saranno contratti
          nelle  forme,  alle  condizioni  e  con  le  modalita'  che
          verranno  stabilite  con  apposite convenzioni da stipulare
          tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
          e gli enti  mutuanti  con  l'intervento  del  Ministro  del
          tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
             Con  lo  stesso decreto, nel caso di mutui in valuta, e'
          concessa la garanzia per i  rischi  di  cambio  rispetto  a
          quello  vigente al momento della stipula o della erogazione
          dei mutui.
             Qualora alla  chiusura  dell'esercizio  finanziario  non
          siano state perfezionate le operazioni di credito di cui al
          precedente   comma,  l'importo  corrispondente  alla  parte
          rimasta da finanziare viene  iscritto  in  bilancio  fra  i
          residui   attivi.   La   stessa  facolta'  deve  intendersi
          riconosciuta  all'Amministrazione  delle  poste   e   delle
          telecomunicazioni   dalla   locuzione  "e'  autorizzata  ad
          assumere, anche in via immediata, impegni" di cui  all'art.
          3 della legge 7 giugno 1975, n. 227.
             L'ammortamento  delle  singole anticipazioni della Cassa
          depositi e prestiti e' effettuato in non piu' di 35 anni al
          tasso del 3,70 per cento annuo.
             Le  rate  di  ammortamento,  per  capitale ed interessi,
          delle anticipazioni e dei mutui sono iscritte, con distinta
          imputazione, nel bilancio dell'Amministrazione delle  poste
          e  delle  telecomunicazioni  e specificatamente vincolate a
          favore  della  Cassa  depositi  e  prestiti  e  degli  enti
          mutuanti.    L'Amministrazione    delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni   ha   facolta'   di   avvalersi    delle
          disposizioni del presente articolo per la realizzazione dei
          programmi  previsti  dalla  legge  7  giugno  1975, n. 227,
          relativamente alla parte dei programmi  stessi  non  ancora
          finanziata.
             Art. 6 (Ammortamenti). - Le quote di capitale delle rate
          di ammortamento delle anticipazioni e dei mutui di cui alla
          presente  legge  sono  rimborsate  dal Ministero del tesoro
          all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e
          i corrispondenti  importi  sono  iscritti  negli  stati  di
          previsione    della    spesa    di   detto   Ministero   e,
          correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata  e
          della   spesa  dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni.
             La  quota  relativa  alle  operazioni  di  indebitamento
          effettuate nell'anno 1982, valutata in lire 10,500 milioni,
          sara'   iscritta   nel  bilancio  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 1983".
          Note all'art. 13, comma 12:
             - Il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 910/1986 integra
          la dotazione del fondo di cui all'art. 11  della  legge  10
          aprile  1981,  n.    151,  per il quinquennio 1987-1991 con
          l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in  lire  800
          miliardi,  da iscrivere in apposito capitolo dello stato di
          previsione  del  Ministero  dei   trasporti,   per   essere
          destinata  specificatamente  alla concessione di contributi
          in  misura  pari  agli  oneri  per  capitale  ed  interessi
          derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato
          che  le  ferrovie  in  regime  di concessione e in gestione
          commissariale   governativa   possono   contrarre,    anche
          all'estero,  nel  limite  complessivo  di  5.000  miliardi,
          adeguabile sulla base  dell'andamento  dei  tassi,  per  la
          realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono
          erogati  a  rotazione alle predette aziende con decreto del
          Ministro dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,  intesa la commissione consultiva interregionale di
          cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n.  281,  sulla
          base   di   singoli   progetti  accompagnati  da  relazioni
          specifiche dei  costi  e  benefici  e  dai  relativi  piani
          finanziari.
             Si   trascrive,   per  opportuna  conoscenza,  il  testo
          dell'art. 11 della legge n. 151/1981 (per il titolo si veda
          la nota all'art. 13, comma 1) e dell'art. 13 della legge n.
          281/1970 (Provvedimenti finanziari per  l'attuazione  delle
          regioni a statuto ordinario):
             "Art.  11 legge n. 151/1981. - E' costituito per quattro
          anni, sino al 1984, presso il Ministero  dei  trasporti  un
          fondo  per  gli  investimenti  nel  settore  dei  trasporti
          pubblici locali.
             Tale  fondo  ha  una dotazione complessiva di lire 2.000
          miliardi.
             Per l'anno 1981  e'  destinato  agli  scopi  di  cui  al
          presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire.
             Tale fondo e' destinato:
              1)  all'acquisto  di  autobus,  tram,  filobus  di tipo
          unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto
          1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16
          ottobre 1975, n. 493, e di  altri  mezzi  di  trasporto  di
          persone, terrestri, lagunari e lacuali;
              2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture,
          di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-
          deposito  con  le  relative  attrezzature e di sedi. Per la
          costruzione e  l'ammodernamento  di  sedi  o  di  officine-
          deposito,  ciascuna  regione non puo' destinare piu' del 25
          per cento della somma a propria disposizione".
             "Art. 13 legge n. 281/1970. - I criteri di  ripartizione
          tra le regioni dei fondi di cui all'art. 9 (fondi assegnati
          alle  regioni  per il finanziamento dei programmi regionali
          di  sviluppo)  e  dei  contributi  di   cui   all'art.   12
          (contributi  speciali  di  cui all'art.   119, terzo comma,
          della   Costituzione)   sono   determinati   sentita    una
          commissione  interregionale  composta  dai presidenti delle
          giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale".
             - Il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19  della
          legge  n.    887/1984  e'  riportato nella nota all'art. 1,
          comma 6.
          Nota all'art. 13, comma 17:
             Per il testo delle disposizioni della legge n.  210/1985
          alle  quali  il presente comma fa rinvio si veda nelle note
          all'art. 13, comma 3.
          Nota all'art. 13, comma 18:
             Il quarto comma dell'art.  8  della  legge  n.  887/1984
          (Legge  finanziaria  1985)  prevede  che:  "Entro  sei mesi
          dall'entrata in vigore della presente  legge,  il  Ministro
          dei   trasporti   predispone   un  piano  per  la  graduale
          soppressione, in non piu' di tre anni, sia  delle  linee  a
          scarso  traffico,  il  cui esercizio non abbia una funzione
          integrativa dei  servizi  svolti  sulle  linee  della  rete
          fondamentale,  sia degli impianti passivi posti sulle linee
          della stessa rete".
          Nota all'art. 13, comma 19:
             Per il testo dell'art. 17, quarto comma, lettere b  )  e
          c), della legge n. 210/1985 si veda nelle note all'art. 13,
          comma 3.
          Nota all'art. 13, comma 20:
             Il  comma  3  dell'art. 34 della legge n. 41/1986 (Legge
          finanziaria 1986) prevede che per  la  gestione  del  piano
          generale  dei  trasporti,  fino all'entrata in funzione del
          Comitato  interministeriale  per  la   programmazione   dei
          trasporti  (CIPET),  sia prorogato il Comitato dei Ministri
          previsto dall'art. 2 della legge 15 giugno  1984,  n.  245,
          riguardante   l'elaborazione   del   piano   generale   dei
          trasporti,  che  si  avvarra'  della   segreteria   tecnica
          prevista dall'art. 3 della stessa legge.
          Nota all'art. 13, comma 21:
             Il   comma   4   dell'art.   17   del  D.L.  n.  16/1987
          (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e
          di sicurezza stradale)  e'  cosi'  formulato:  "4.  Per  la
          continuita'  funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245,
          concernente il piano generale dei trasporti, e' autorizzata
          la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1986  e  di  lire  5
          miliardi per il 1987, che puo' essere eseguita anche previa
          stipula  di  apposite convenzioni con l'Ente ferrovie dello
          Stato od altri enti pubblici,  con  obbligo  di  rendiconto
          annuale da sottoporre al controllo della Corte dei conti".
          Nota all'art. 13, comma 24:
             Il quarto comma dell'art. 6 della legge n. 151/1981 (per
          il  titolo  si  veda  la nota all'art. 13, comma 1) prevede
          che: "Gli enti locali o i  loro  consorzi  provvedono  alla
          copertura  dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano
          i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza
          possibilita' di rimborso da parte dello Stato,  sulla  base
          di  un  piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio
          di bilancio entro il termine  massimo  di  cinque  anni,  a
          decorrere  dall'esercizio  finanziario  successivo a quello
          dell'entrata in vigore delle presente legge".
          Nota all'art. 13, comma 26:
             Il  quindicesimo  comma  dell'art.  14  della  legge  n.
          887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede  che:  "La  Cassa
          depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  ad  accordare  alle
          societa' concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad
          uso pubblico, anche mediante utilizzo di fondi  provenienti
          dal servizio dei conti correnti postali, finanziamenti fino
          ad  un  importo di mille miliardi annui, per ciascuno degli
          esercizi dal 1985 al 1991. I finanziamenti sono concessi al
          tasso vigente per i mutui della  Cassa  stessa,  maggiorati
          dello  0,25  per cento, e sono ammortizzabili in un periodo
          non superiore a 20 anni.  In caso di variazione  del  tasso
          di  interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, il
          nuovo tasso  si  applica  anche  al  residuo  capitale  dei
          finanziamenti in essere. I finanziamenti di cui al presente
          comma  sono finalizzati alla realizzazione dei programmi di
          investimento debitamente approvati, e sono assistiti  dalla
          garanzia   fideiussoria   della  STET-Societa'  finanziaria
          telefonica S.p.a. Con apposita  convenzione  da  stipularsi
          tra la Cassa depositi e prestiti e le societa' interessate,
          sono   stabilite   le   modalita'   di   utilizzazione,  di
          restituzione e quant'altro necessario  per  la  definizione
          delle operazioni di finanziamento".
          Nota all'art. 13, comma 27:
             Il  comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 380/1987 (Interventi
          urgenti per  Roma,  capitale  della  Repubblica)  e'  cosi'
          formulato:  "1. Per provvedere al prolungamento della linea
          metropolitana "A",  nel  tratto  Ottaviano-Circonvallazione
          Cornelia,  il  comune  di  Roma  e' autorizzato a contrarre
          mutui con la Cassa depositi  e  prestiti  fino  all'importo
          complessivo  di  lire  550 miliardi, in ragione di lire 400
          miliardi nell'anno 1987 e di lire  150  miliardi  nell'anno
          1988, assistiti dal contributo statale annuo in misura pari
          al 90 per cento della relativa rata di ammortamento".