Art. 13. 1. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 4.643 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni, della legge 26 febbraio 1982, n. 51. 2. L'importo di lire 4.643 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. 3. Per l'anno 1988, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c), e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e' cosi' determinato: a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1987, lire 2.960 miliardi; b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente e' autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1988 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e succes- sive modificazioni; c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.097,3 miliardi. 4. Per l'anno 1988, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.141,1 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210. 5. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' sostituito dal seguente: "6. E' assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988, lire 1.700 miliardi per l'anno 1989, lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire 3.000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.800 miliardi per l'anno 1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocita' sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo sviluppo dei terminali meridionali, nonche', per una quota pari a lire 5.000 miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di consentire la circolazione intermodale e ridurre i tempi di viaggio". 6. L'Ente Ferrovie dello Stato, nell'ambito dei programmi di intervento previsti dal piano integrativo e dalle norme successive, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le priorita', tra le quali deve comunque figurare la realizzazione del potenziamento della relazione Roma-Torino e, per quanto riguarda le linee trasversali l'integrale completamento della "Pontremolese" e della "Orte-Falconara". 7. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, gia' elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, 28 febbraio 1986, n. 41, e 22 dicembre 1986, n. 910, a lire 5.189 miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.246 miliardi. 8. Gli importi gia' stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, restano tutti confermati, salvo le seguenti rideterminazioni: a) da lire 68 miliardi a lire 75 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attivita' scientifica; b) da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicuerezza del lavoro. 9. Ai fondi necessari per il finaziamento della maggiore occorrenza di lire 57 miliardi, di cui al comma 7, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39. 10. L'Amministrazione postelegrafonica e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 57 miliardi. 11. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio dell'Amministrazione postelelgrafonica che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 8, restano determinati come segue: a) lire 771 miliardi per l'anno 1988; b) lire 531 miliardi per l'anno 1989; c) lire 57 miliardi per l'anno 1990. 12. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, lo stanziamento che in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 e' iscritto allo specifico capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la concessione dei previsti contributi per capitale ed interessi e' rideterminato in lire 200 miliardi per l'anno 1988, in lire 500 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 700 miliardi per l'anno 1990. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. I mutui di cui al presente comma possono essere utilizzati anche per la realizzazione di investimenti ferroviari che comprendano infrastrutture di interscambio e di collegamento con altri modi di trasporto e parcheggi di corrispondenza. 13. I comuni gi impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui fino alla concorrenza di lire 700 miliardi da destinare al parziale finanziamento delle opere. Con decreto del Ministro del tesoro e' stabilita la misura del concorso statale nel pagamento degli interessi sui predetti mutui, entro un limite massimo di 12 punti percentuali. Il relativo onere e' valutato in lire 80 miliardi annui. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni in conformita' di accordi risultanti da apposite convenzioni. 14. Per la redazione del progetto di massima dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina, nonche' per i relativi studi e le necessarie verifiche, ivi comprese le valutazioni di impatto ambientale, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la erogazione in favore della Societa' dello stretto di Messina. 15. Per la realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento sullo stretto di Messina e per l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti e di servizi e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. 16. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti presenta al Parlamento una relazione sui finanziamenti sino ad oggetti erogati per lo studio del progetto dell'attraversamento stabilito dello stretto di Messina, sui destinatari e sui risultati di tali studi. 17. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo 3, numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, un programma quinquiennale volto a conseguire il graduale azzeramento della sovvenzione straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17, quarto comma, lettera d), della richiamata legge n. 210 del 1985, nonche' la progressiva riduzione dei trasferimenti di cui alla lettera b) del quarto comma del medesimo articolo 17. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 8 della legge n. 210 del 1985, a decorrere dal 1989 la predetta sovvenzione straordinaria e' comunque ridotta annualmente in misura pari a un quinto della somma a tale titolo stanziata nel bilancio dello Stato per l'anno 1988. 18. Nell'ambito del programma di riorganizzazione di cui al comma 17, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato provvede alla revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico e degli impianti di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, al fine del recupero e ampliamento dell'utenza del servizio ferroviario, anche attraverso la cessione delle linee e degli impianti medesimi a societa' cui possono partecipare le regioni interessate, gli enti locali, gli organismi gestori delle ferrovie concesse, le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, operatori privati, nonche' l'Ente Ferrovie dello Stato. Restano sospese le autorizzazioni a sopprimere i servizi viaggiatori e merci ancora in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 19. L'Ente Ferrovie dello Stato, tramite il Ministero dei trasporti, e' tenuto a presentare annualmente al CIPE, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 17, quarto comma, lettere b) e c), della legge 17 maggio 1985, n. 210. L'ulteriore assegnazione di contributi statali a tale titolo e' subordinata all'effettivo utilizzo delle disponibilita' gia' autorizzate. 20. Al fine di incentivare la realizzazione degli impianti fissi, sedi delle attivita' di interporto, e' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 da effettuare secondo gli indirizzi del Piano generale dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il comitato di cui all'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, provvedera' alla ripartizione delle somme stanziate e definira' i criteri specifici e le procedure per l'erogazione. 21. Per le esigenze di cui al comma 4 dell'articolo 17 del decreto- legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1988, e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 22. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' tenuta a predisporre e dare immediato avviso ad un piano di riorganizzazione produttiva, di miglioramento del servizio e razionalizzazione degli organici di personale, al fine di conseguire, attraverso un recupero di produttivita', risultati di gestione che consentano la progressiva riduzione dei trasferimenti statali a pareggio di bilancio. 23. In ogni caso, a decorrere dal 1989 detti trasferimenti sono ridotti del 15 per cento annuo rispetto alla somma a tale titolo iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 1988, al netto degli oneri impropri che l'Amministrazione postale sostiene per servizi resi a tariffa ridotta o agevolata. 24. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, gli enti locali o i loro consorzi sono tenuti a dare attuazione al piano predisposto per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine perentorio del 31 dicembre 1989, a tal fine provvedendo ai necessari aggiornamenti del piano anche attraverso la riorganizzazione produttiva e la razionalizzazione degli organici di personale. Il piano e' articolato in programmi annuali. 25. Le eventuali perdite o disavanzi dei servizi di trasporto non coperti dai contributi regionali restanto comunque a carico delle singole imprese ed esercizi di trasporto, nonche' a carico dei bilanci degli enti locali o dei loro consorzi, senza possibilita' di rimborso da parte dello Stato. 26. I mutui di cui all'articolo 14, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, destinati al finanziamento dei programmi di investimento nel settore delle telecomunicazioni, possono essere contratti, oltre che con la Cassa depositi e prestiti, anche con altri istituti di credito. Con decreto del Ministro del tesoro e' stabilita la misura del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con detti istituti di credito, entro il limite massimo di 4 punti percentuali. All'onere annuo, valutato in lire 40 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 27. Il limite di mutui che il comune di Roma e' autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453, e' elevato di lire 50 miliardi per l'anno 1988 per la progettazione e la realizzazione del collegamento del sistema delle linee metropolitane di Roma con Tor Vergata. Il relativo onere di ammortamento e' valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1989.
Nota all'art. 13, comma 1: Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (Legge- quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), come modificato dall'art. 27-quater del decreto legge n. 786/1981, e' il seguente: "Art. 9. - E' istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1. Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalita' ivi considerate. Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sara' determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale della situazione economica del Paese. A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma. Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria). Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalita' di cui al primo comma. Il Ministero dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonche' del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresi' alla effettiva corresponsione del fondo cosi' ripartito alle regioni. Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6. Sara' sentito, altresi', il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sara' vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". Note all'art. 13, comma 2: - Il testo degli articoli 8 e 9 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario), e' il seguente: "Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e' commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate: a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi; b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti; c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra; d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine; e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione; f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi. Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto di rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno. Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale. La percentuale di gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, e' determinata con la legge di bilancio. Il fondo comune e' ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente: A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti: a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica; b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) carico pro capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite sara' riferito ad altra imposta corrispondente. La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo e' fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonche' in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge. Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione. Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna regione. Art. 9 (Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare e' determinato per ogni quinquennio della legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio. Tale fondo e' assegnato alle regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno". - Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981 e' riportato nella nota all'art. 13, comma 1. Note all'art. 13, comma 3: - Il testo delle lettere b), c) e d) del quarto comma dell'art. 17 della legge n. 210/1985 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), e' il seguente: "All'attivo del bilancio aziendale affluiscono il gettito tariffario, le altre entrate eventuali nonche' gli apporti statali relativi alle seguenti voci: (omissis). b) contributi ed aiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 1107/1970, e successive modificazioni, riguardanti la ricerca e lo sviluppo del settore ferroviario, nonche' i costi per manutenzione, funzionamento e rinnovo ed altri oneri di infrastruttura successivi alla data di cui all'ultimo comma dell'art. 26; c) contributi finanziari diretti, ai sensi della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, per la realizzazione di nuovi investimenti e relative scorte nonche' per gli oneri di mancato rinnovo, per la parte non coperta dagli utili netti dell'ente e dai mezzi ricavati dalla contrazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni, da definire, con appositi programmi predisposti dall'ente distintamente per nuovi investimenti e rinnovi, nell'ambito del piano nazionale dei trasporti; d) eventuali sovvenzioni straordinarie, in conformita' della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione, cui vanno informati anche i piani di recupero di produttivita' aziendale". - Il n. 3) dell'art. 3 della predetta legge n. 210/1985 dispone che spetti al Ministro dei trasporti di approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attivita' annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente. - Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 280/1969 (Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato), e' il seguente: "Art. 3. - Le obbligazioni da emettersi in forza dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti. Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni predette. Art. 4. - In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette". Nota all'art. 13, comma 4: L'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 210/1985 (per il titolo si veda nelle note all'art. 13, comma 3), prevede che: "Fino a quando non sara' disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge, trasferendosene a carico dell'ente "Ferrovie dello Stato" l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari". Nota all'art. 13, comma 5: La legge n. 910/1986 reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)". Nota all'art. 13, comma 7: - Il testo dell'art. 1 e dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 39/1982 (Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi), e' il seguente: "Art. 1. (Interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni). - Fermo restando quanto disposto dalla legge 23 gennaio 1974, n. 15, e della legge 7 giugno 1975, n. 227, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987". "Art. 4, ultimo comma. - Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dara' comunicazione al Parlamento ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dello stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre dell'anno precedente nonche' della valutazione, ripartita per annualita', delle maggiori occorrenze eventualmente necessarie per il completamento delle opere e delle forniture previste. Gli stanziamenti per tali maggiori occorrenze verranno disposti annualmente con la legge finanziaria di cui all'ultimo comma del precedente art. 3". - Con la legge n. 730/1983 e' stata approvata la legge finanziaria 1984. L'art. 34, quinto comma, di detta legge eleva lo stanziamento a lire 3.531 miliardi. - Con la legge n. 41/1986 e' stata approvata la legge finanziaria 1986. L'art. 10, comma 3, della predetta legge eleva lo stanziamento a lire 4.579 miliardi. - Con la legge n. 910/1986 e' stata approvata la legge finanziaria 1987. L'art. 2, comma 8, della predetta legge eleva lo stanziamento a lire 5.189 miliardi. Nota all'art. 13, comma 8: I settori di intervento di cui all'art. 2 della legge n. 39/1982, ai quali e' destinato l'importo di cui all'art. 1 della legge stessa (si veda nelle note all'art. 13, comma 7), sono: a) il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi; b) il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonche' per il potenziamento dei servizi di bancoposta; c) il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati; d) il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica; e) il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonche' per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale; f) la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi citta', come previsto nei piani regolatori postali; g) la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica; h) la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico- amministrativi, previsti dall'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325; i) l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonche' delle relative infrastrutture; l) il potenziamento e lo sviluppo dell'attivita' scientifica; m) il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro. Gli importi originari indicati nell'art. 2 sono stati elevati in precedenza prima dall'art. 34 della legge n. 730/1983, poi dall'art. 10, comma 4, della legge n. 41/1986 e quindi dall'art. 2, comma 9, della legge n. 910/1986. Nota all'art. 13, comma 9: Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 39/1982 (per il titolo si veda nelle note all'art. 13, comma 7), e' il seguente: "Art. 5 (Finanziamenti). - Ai fini del finanziamento della spesa per le opere e le forniture di cui al precedente art. 2, si provvedera' con anticipazione della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, fino all'ammontare di lire 2.750 miliardi da somministrarsi secondo gli importi stabiliti dal precedente art. 3. In alternativa anche parziale alle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a contrarre mutui a medio e lungo termine, in lire o in valuta, con istituti di credito. I predetti mutui potranno essere contratti anche con istituti di credito esteri. I mutui previsti dal precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso. Con lo stesso decreto, nel caso di mutui in valuta, e' concessa la garanzia per i rischi di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o della erogazione dei mutui. Qualora alla chiusura dell'esercizio finanziario non siano state perfezionate le operazioni di credito di cui al precedente comma, l'importo corrispondente alla parte rimasta da finanziare viene iscritto in bilancio fra i residui attivi. La stessa facolta' deve intendersi riconosciuta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalla locuzione "e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni" di cui all'art. 3 della legge 7 giugno 1975, n. 227. L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti e' effettuato in non piu' di 35 anni al tasso del 3,70 per cento annuo. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, delle anticipazioni e dei mutui sono iscritte, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e specificatamente vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti e degli enti mutuanti. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di avvalersi delle disposizioni del presente articolo per la realizzazione dei programmi previsti dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, relativamente alla parte dei programmi stessi non ancora finanziata. Art. 6 (Ammortamenti). - Le quote di capitale delle rate di ammortamento delle anticipazioni e dei mutui di cui alla presente legge sono rimborsate dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e i corrispondenti importi sono iscritti negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. La quota relativa alle operazioni di indebitamento effettuate nell'anno 1982, valutata in lire 10,500 milioni, sara' iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983". Note all'art. 13, comma 12: - Il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 910/1986 integra la dotazione del fondo di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 11 della legge n. 151/1981 (per il titolo si veda la nota all'art. 13, comma 1) e dell'art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario): "Art. 11 legge n. 151/1981. - E' costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali. Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2.000 miliardi. Per l'anno 1981 e' destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire. Tale fondo e' destinato: 1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali; 2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine- deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine- deposito, ciascuna regione non puo' destinare piu' del 25 per cento della somma a propria disposizione". "Art. 13 legge n. 281/1970. - I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 9 (fondi assegnati alle regioni per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo) e dei contributi di cui all'art. 12 (contributi speciali di cui all'art. 119, terzo comma, della Costituzione) sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale". - Il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 e' riportato nella nota all'art. 1, comma 6. Nota all'art. 13, comma 17: Per il testo delle disposizioni della legge n. 210/1985 alle quali il presente comma fa rinvio si veda nelle note all'art. 13, comma 3. Nota all'art. 13, comma 18: Il quarto comma dell'art. 8 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: "Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti predispone un piano per la graduale soppressione, in non piu' di tre anni, sia delle linee a scarso traffico, il cui esercizio non abbia una funzione integrativa dei servizi svolti sulle linee della rete fondamentale, sia degli impianti passivi posti sulle linee della stessa rete". Nota all'art. 13, comma 19: Per il testo dell'art. 17, quarto comma, lettere b ) e c), della legge n. 210/1985 si veda nelle note all'art. 13, comma 3. Nota all'art. 13, comma 20: Il comma 3 dell'art. 34 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che per la gestione del piano generale dei trasporti, fino all'entrata in funzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET), sia prorogato il Comitato dei Ministri previsto dall'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, riguardante l'elaborazione del piano generale dei trasporti, che si avvarra' della segreteria tecnica prevista dall'art. 3 della stessa legge. Nota all'art. 13, comma 21: Il comma 4 dell'art. 17 del D.L. n. 16/1987 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale) e' cosi' formulato: "4. Per la continuita' funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti, e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1986 e di lire 5 miliardi per il 1987, che puo' essere eseguita anche previa stipula di apposite convenzioni con l'Ente ferrovie dello Stato od altri enti pubblici, con obbligo di rendiconto annuale da sottoporre al controllo della Corte dei conti". Nota all'art. 13, comma 24: Il quarto comma dell'art. 6 della legge n. 151/1981 (per il titolo si veda la nota all'art. 13, comma 1) prevede che: "Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilita' di rimborso da parte dello Stato, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore delle presente legge". Nota all'art. 13, comma 26: Il quindicesimo comma dell'art. 14 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: "La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare alle societa' concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, anche mediante utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, finanziamenti fino ad un importo di mille miliardi annui, per ciascuno degli esercizi dal 1985 al 1991. I finanziamenti sono concessi al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa, maggiorati dello 0,25 per cento, e sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 20 anni. In caso di variazione del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, il nuovo tasso si applica anche al residuo capitale dei finanziamenti in essere. I finanziamenti di cui al presente comma sono finalizzati alla realizzazione dei programmi di investimento debitamente approvati, e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della STET-Societa' finanziaria telefonica S.p.a. Con apposita convenzione da stipularsi tra la Cassa depositi e prestiti e le societa' interessate, sono stabilite le modalita' di utilizzazione, di restituzione e quant'altro necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento". Nota all'art. 13, comma 27: Il comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 380/1987 (Interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica) e' cosi' formulato: "1. Per provvedere al prolungamento della linea metropolitana "A", nel tratto Ottaviano-Circonvallazione Cornelia, il comune di Roma e' autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo complessivo di lire 550 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nell'anno 1987 e di lire 150 miliardi nell'anno 1988, assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento".