Art. 13.
1. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi
di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e'
stabilito in lire 4.643 miliardi, ivi compresa la variazione da
determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n.
151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 786, convertito con modificazioni, della legge 26 febbraio
1982, n. 51.
2. L'importo di lire 4.643 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato
per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante
riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9
della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della
legge 10 aprile 1981, n. 151.
3. Per l'anno 1988, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie
dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui
alle lettere b), c), e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio
1985, n. 210, e' cosi' determinato:
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31
dicembre 1987, lire 2.960 miliardi;
b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi, valutato
in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, derivante
dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente e'
autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1988 fino
all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per
il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000
miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del
programma poliennale di investimenti predisposto in attuazione
dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n.
210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di
cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e succes-
sive modificazioni;
c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini
dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.097,3
miliardi.
4. Per l'anno 1988, sono determinate in lire 730 miliardi le
compensazioni spettanti all'ente Ferrovie dello Stato per mancati
aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.141,1 miliardi
quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi
dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.
5. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910,
e' sostituito dal seguente:
"6. E' assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700
miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988, lire
1.700 miliardi per l'anno 1989, lire 2.400 miliardi per l'anno 1990,
lire 3.000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.800 miliardi per l'anno
1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente Ferrovie dello
Stato di un programma nazionale per l'alta velocita' sulla direttrice
Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo
sviluppo dei terminali meridionali, nonche', per una quota pari a
lire 5.000 miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per
l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e per la
realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete dell'Italia
meridionale ed insulare allo scopo di consentire la circolazione
intermodale e ridurre i tempi di viaggio".
6. L'Ente Ferrovie dello Stato, nell'ambito dei programmi di
intervento previsti dal piano integrativo e dalle norme successive,
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
indica le priorita', tra le quali deve comunque figurare la
realizzazione del potenziamento della relazione Roma-Torino e, per
quanto riguarda le linee trasversali l'integrale completamento della
"Pontremolese" e della "Orte-Falconara".
7. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio
1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo
complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della
predetta legge, gia' elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, 28
febbraio 1986, n. 41, e 22 dicembre 1986, n. 910, a lire 5.189
miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.246 miliardi.
8. Gli importi gia' stabiliti per i settori di intervento
dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, restano
tutti confermati, salvo le seguenti rideterminazioni:
a) da lire 68 miliardi a lire 75 miliardi per il potenziamento e lo
sviluppo dell'attivita' scientifica;
b) da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi per il risanamento delle
sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti non idonei sotto il
profilo dell'igiene e della sicuerezza del lavoro.
9. Ai fondi necessari per il finaziamento della maggiore occorrenza
di lire 57 miliardi, di cui al comma 7, si provvede con operazioni di
credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli
articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.
10. L'Amministrazione postelegrafonica e' autorizzata ad assumere,
anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta
maggiore occorrenza di lire 57 miliardi.
11. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che
verranno iscritti nel bilancio dell'Amministrazione postelelgrafonica
che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 8, restano
determinati come segue:
a) lire 771 miliardi per l'anno 1988;
b) lire 531 miliardi per l'anno 1989;
c) lire 57 miliardi per l'anno 1990.
12. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'ammortamento dei
mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione
commissariale governativa sono autorizzate a contrarre ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, lo
stanziamento che in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 e' iscritto
allo specifico capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero
dei trasporti per la concessione dei previsti contributi per capitale
ed interessi e' rideterminato in lire 200 miliardi per l'anno 1988,
in lire 500 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 700 miliardi per
l'anno 1990. Per gli anni successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre
1984, n. 887. I mutui di cui al presente comma possono essere
utilizzati anche per la realizzazione di investimenti ferroviari che
comprendano infrastrutture di interscambio e di collegamento con
altri modi di trasporto e parcheggi di corrispondenza.
13. I comuni gi impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari
passanti sono autorizzati ad assumere mutui fino alla concorrenza di
lire 700 miliardi da destinare al parziale finanziamento delle opere.
Con decreto del Ministro del tesoro e' stabilita la misura del
concorso statale nel pagamento degli interessi sui predetti mutui,
entro un limite massimo di 12 punti percentuali. Il relativo onere e'
valutato in lire 80 miliardi annui. I mutui sono assunti dai comuni
anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico delle
rispettive regioni in conformita' di accordi risultanti da apposite
convenzioni.
14. Per la redazione del progetto di massima dell'attraversamento
stabile dello stretto di Messina, nonche' per i relativi studi e le
necessarie verifiche, ivi comprese le valutazioni di impatto
ambientale, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di
lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la
erogazione in favore della Societa' dello stretto di Messina.
15. Per la realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture
necessarie di collegamento per la razionalizzazione del
traghettamento sullo stretto di Messina e per l'organizzazione di un
sistema integrato di trasporti e di servizi e' autorizzata la spesa
di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
16. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dei trasporti presenta al Parlamento una relazione
sui finanziamenti sino ad oggetti erogati per lo studio del progetto
dell'attraversamento stabilito dello stretto di Messina, sui
destinatari e sui risultati di tali studi.
17. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Ente Ferrovie dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo 3,
numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, un programma
quinquiennale volto a conseguire il graduale azzeramento della
sovvenzione straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17, quarto
comma, lettera d), della richiamata legge n. 210 del 1985, nonche' la
progressiva riduzione dei trasferimenti di cui alla lettera b) del
quarto comma del medesimo articolo 17. Ferma restando la previsione
di cui all'articolo 8 della legge n. 210 del 1985, a decorrere dal
1989 la predetta sovvenzione straordinaria e' comunque ridotta
annualmente in misura pari a un quinto della somma a tale titolo
stanziata nel bilancio dello Stato per l'anno 1988.
18. Nell'ambito del programma di riorganizzazione di cui al comma 17,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Ente Ferrovie dello Stato provvede alla revisione economica e
gestionale delle linee a scarso traffico e degli impianti di cui al
quarto comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, al
fine del recupero e ampliamento dell'utenza del servizio ferroviario,
anche attraverso la cessione delle linee e degli impianti medesimi a
societa' cui possono partecipare le regioni interessate, gli enti
locali, gli organismi gestori delle ferrovie concesse, le imprese
esercenti pubblici servizi di trasporto, operatori privati, nonche'
l'Ente Ferrovie dello Stato. Restano sospese le autorizzazioni a
sopprimere i servizi viaggiatori e merci ancora in esercizio alla
data di entrata in vigore della presente legge.
19. L'Ente Ferrovie dello Stato, tramite il Ministero dei trasporti,
e' tenuto a presentare annualmente al CIPE, entro il 30 giugno, una
relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui
all'articolo 17, quarto comma, lettere b) e c), della legge 17 maggio
1985, n. 210. L'ulteriore assegnazione di contributi statali a tale
titolo e' subordinata all'effettivo utilizzo delle disponibilita'
gia' autorizzate.
20. Al fine di incentivare la realizzazione degli impianti fissi,
sedi delle attivita' di interporto, e' autorizzata la spesa di lire
25 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 da effettuare
secondo gli indirizzi del Piano generale dei trasporti. Il Ministro
dei trasporti, con proprio decreto, sentito il comitato di cui
all'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, provvedera' alla
ripartizione delle somme stanziate e definira' i criteri specifici e
le procedure per l'erogazione.
21. Per le esigenze di cui al comma 4 dell'articolo 17 del decreto-
legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 marzo 1987, n. 132, e' autorizzata la spesa di lire 500
milioni per l'anno 1988, e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli
anni 1989 e 1990.
22. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e'
tenuta a predisporre e dare immediato avviso ad un piano di
riorganizzazione produttiva, di miglioramento del servizio e
razionalizzazione degli organici di personale, al fine di conseguire,
attraverso un recupero di produttivita', risultati di gestione che
consentano la progressiva riduzione dei trasferimenti statali a
pareggio di bilancio.
23. In ogni caso, a decorrere dal 1989 detti trasferimenti sono
ridotti del 15 per cento annuo rispetto alla somma a tale titolo
iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 1988, al netto degli
oneri impropri che l'Amministrazione postale sostiene per servizi
resi a tariffa ridotta o agevolata.
24. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della
legge 10 aprile 1981, n. 151, gli enti locali o i loro consorzi sono
tenuti a dare attuazione al piano predisposto per il raggiungimento
dell'equilibrio di bilancio entro il termine perentorio del 31
dicembre 1989, a tal fine provvedendo ai necessari aggiornamenti del
piano anche attraverso la riorganizzazione produttiva e la
razionalizzazione degli organici di personale. Il piano e' articolato
in programmi annuali.
25. Le eventuali perdite o disavanzi dei servizi di trasporto non
coperti dai contributi regionali restanto comunque a carico delle
singole imprese ed esercizi di trasporto, nonche' a carico dei
bilanci degli enti locali o dei loro consorzi, senza possibilita' di
rimborso da parte dello Stato.
26. I mutui di cui all'articolo 14, quindicesimo comma, della legge
22 dicembre 1984, n. 887, destinati al finanziamento dei programmi di
investimento nel settore delle telecomunicazioni, possono essere
contratti, oltre che con la Cassa depositi e prestiti, anche con
altri istituti di credito. Con decreto del Ministro del tesoro e'
stabilita la misura del concorso statale nel pagamento degli
interessi sui mutui contratti con detti istituti di credito, entro il
limite massimo di 4 punti percentuali. All'onere annuo, valutato in
lire 40 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 5957 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
27. Il limite di mutui che il comune di Roma e' autorizzato a
contrarre con la Cassa depositi e prestiti, previsto dall'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453, e' elevato di
lire 50 miliardi per l'anno 1988 per la progettazione e la
realizzazione del collegamento del sistema delle linee metropolitane
di Roma con Tor Vergata. Il relativo onere di ammortamento e'
valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1989.
Nota all'art. 13, comma 1:
Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (Legge-
quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il
potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione
del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di
esercizio e per gli investimenti nel settore), come
modificato dall'art. 27-quater del decreto legge n.
786/1981, e' il seguente:
"Art. 9. - E' istituito, a partire dall'esercizio
finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un
Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio
delle aziende di trasporto pubbliche e private che
esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1.
Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a
quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle
regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o
indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo
comma e per le finalita' ivi considerate.
Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del
fondo sara' determinata, con apposita norma da inserire
nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento
della componente prezzi nella variazione del prodotto
interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno
precedente e risultante nella relazione generale della
situazione economica del Paese.
A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a
ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge
16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a
quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti
del secondo comma.
Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli
enti locali dovranno evidenziare i loro interventi
finanziari nella certificazione da produrre al Ministero
dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843
(legge finanziaria).
Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti,
entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti
previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario
1981 per le finalita' di cui al primo comma.
Il Ministero dei trasporti, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la
commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13
della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di
ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a
statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi
effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i
servizi stessi si svolgono, nonche' del progressivo
conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle
aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei
trasporti provvede altresi' alla effettiva corresponsione
del fondo cosi' ripartito alle regioni.
Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi
finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con
riferimento a quanto disposto dall'art. 6.
Sara' sentito, altresi', il parere della commissione
consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione
dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie
in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297.
Il parere sara' vincolante sulla utilizzazione dei capitoli
di bilancio relativi agli interventi a favore delle
ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa
legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui
all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616".
Note all'art. 13, comma 2:
- Il testo degli articoli 8 e 9 della legge n. 281/1970
(Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a
statuto ordinario), e' il seguente:
"Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali).
- Nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e'
commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi
erariali nelle quote sotto indicate:
a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli
oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei
diritti erariali sugli spiriti;
c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla
birra;
d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione
sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie
zuccherine;
e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui
gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi
liquidi con la compressione;
f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo
dei tabacchi.
Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare
complessivo dei versamenti in conto competenza e residui,
relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed
affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato
nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di
devoluzione, al netto di rimborsi per qualsiasi causa
effettuati nel medesimo anno.
Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da
maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi
di cui sopra, che siano disposte successivamente alla
entrata in vigore della presente legge, quando siano
destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori
spese a carico del bilancio statale.
La percentuale di gettito complessivo del tributo,
attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote
previste dal precedente comma, e' determinata con la legge
di bilancio.
Il fondo comune e' ripartito fra le regioni a statuto
ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di
concerto con quello per le finanze nel modo seguente:
A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla
popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta
dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica
relativi al penultimo anno antecedente a quello della
devoluzione;
B) per un decimo in proporzione diretta alla
superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati
ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al
penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;
C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai
seguenti requisiti:
a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio
regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello
della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali
dell'Istituto centrale di statistica;
b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo
anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta
dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento
appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati
ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
c) carico pro capite dell'imposta complementare
progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione
mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello
della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali
pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in
vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma
tributaria, il carico pro capite sara' riferito ad altra
imposta corrispondente.
La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui
tre decimi del fondo e' fatta in ragione diretta della
popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali
dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo
anno antecedente a quello della ripartizione, nonche' in
base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito
nella tabella annessa alla presente legge.
Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il
Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati
diretti intestati a ciascuna regione.
Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto
centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati
relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale
e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri
di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del
quinto comma del presente articolo, osservando il principio
di una perequazione in ragione inversamente proporzionale
al reddito medio pro capite di ciascuna regione.
Art. 9 (Fondo per il finanziamento dei programmi
regionali di sviluppo). - Nello stato di previsione della
spesa del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e' istituito un fondo per il finanziamento dei
programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare e'
determinato per ogni quinquennio della legge di
approvazione del programma economico nazionale e per la
quota annuale dalla legge di bilancio.
Tale fondo e' assegnato alle regioni secondo le
indicazioni del programma economico nazionale sulla base
dei criteri che saranno annualmente determinati dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica
e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del
Mezzogiorno".
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981 e'
riportato nella nota all'art. 13, comma 1.
Note all'art. 13, comma 3:
- Il testo delle lettere b), c) e d) del quarto comma
dell'art. 17 della legge n. 210/1985 (Istituzione dell'ente
"Ferrovie dello Stato"), e' il seguente:
"All'attivo del bilancio aziendale affluiscono il
gettito tariffario, le altre entrate eventuali nonche' gli
apporti statali relativi alle seguenti voci:
(omissis).
b) contributi ed aiuti, ai sensi del regolamento CEE
n. 1107/1970, e successive modificazioni, riguardanti la
ricerca e lo sviluppo del settore ferroviario, nonche' i
costi per manutenzione, funzionamento e rinnovo ed altri
oneri di infrastruttura successivi alla data di cui
all'ultimo comma dell'art. 26;
c) contributi finanziari diretti, ai sensi della
decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, per la
realizzazione di nuovi investimenti e relative scorte
nonche' per gli oneri di mancato rinnovo, per la parte non
coperta dagli utili netti dell'ente e dai mezzi ricavati
dalla contrazione di mutui e dalla emissione di
obbligazioni, da definire, con appositi programmi
predisposti dall'ente distintamente per nuovi investimenti
e rinnovi, nell'ambito del piano nazionale dei trasporti;
d) eventuali sovvenzioni straordinarie, in conformita'
della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, ai fini
dell'equilibrio del bilancio di previsione, cui vanno
informati anche i piani di recupero di produttivita'
aziendale".
- Il n. 3) dell'art. 3 della predetta legge n. 210/1985
dispone che spetti al Ministro dei trasporti di approvare,
di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i
programmi di attivita' annuali e poliennali deliberati dal
consiglio di amministrazione dell'ente.
- Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 280/1969
(Copertura del disavanzo della gestione 1968
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato), e' il
seguente:
"Art. 3. - Le obbligazioni da emettersi in forza
dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni
effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale
emesse dalla Cassa depositi e prestiti.
Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla
quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra
i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a
fare anticipazioni e possono essere accettate quali
depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.
Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito,
l'assicurazione e la previdenza, nonche' gli enti morali
sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge,
di regolamento o di statuti, ad investire le loro
disponibilita' nelle obbligazioni predette.
Art. 4. - In attesa di poter procedere all'emissione
delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge,
l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato puo' essere
autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il
tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da
estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette".
Nota all'art. 13, comma 4:
L'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 210/1985 (per
il titolo si veda nelle note all'art. 13, comma 3), prevede
che: "Fino a quando non sara' disciplinato l'assetto
generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei
lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto
all'entrata in vigore della presente legge, trasferendosene
a carico dell'ente "Ferrovie dello Stato" l'onere
finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le
compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari".
Nota all'art. 13, comma 5:
La legge n. 910/1986 reca: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987)".
Nota all'art. 13, comma 7:
- Il testo dell'art. 1 e dell'ultimo comma dell'art. 4
della legge n. 39/1982 (Autorizzazione alle aziende
dipendenti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei
programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di
costruzione di alloggi di servizio per il personale
postelegrafonico - Disciplina dei collaudi), e' il
seguente:
"Art. 1. (Interventi straordinari dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni). - Fermo restando
quanto disposto dalla legge 23 gennaio 1974, n. 15, e della
legge 7 giugno 1975, n. 227, l'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni e' autorizzata a dare attuazione
ad un programma di interventi straordinari concernente
opere e forniture per l'importo complessivo di lire 2.750
miliardi da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987".
"Art. 4, ultimo comma. - Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni dara' comunicazione al Parlamento ogni
anno, in allegato al bilancio di previsione
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
dello stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre
dell'anno precedente nonche' della valutazione, ripartita
per annualita', delle maggiori occorrenze eventualmente
necessarie per il completamento delle opere e delle
forniture previste. Gli stanziamenti per tali maggiori
occorrenze verranno disposti annualmente con la legge
finanziaria di cui all'ultimo comma del precedente art. 3".
- Con la legge n. 730/1983 e' stata approvata la legge
finanziaria 1984. L'art. 34, quinto comma, di detta legge
eleva lo stanziamento a lire 3.531 miliardi.
- Con la legge n. 41/1986 e' stata approvata la legge
finanziaria 1986. L'art. 10, comma 3, della predetta legge
eleva lo stanziamento a lire 4.579 miliardi.
- Con la legge n. 910/1986 e' stata approvata la legge
finanziaria 1987. L'art. 2, comma 8, della predetta legge
eleva lo stanziamento a lire 5.189 miliardi.
Nota all'art. 13, comma 8:
I settori di intervento di cui all'art. 2 della legge n.
39/1982, ai quali e' destinato l'importo di cui all'art. 1
della legge stessa (si veda nelle note all'art. 13, comma
7), sono:
a) il completamento degli impianti di meccanizzazione
della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;
b) il completamento dell'automazione dei servizi
amministrativo-contabili, nonche' per il potenziamento dei
servizi di bancoposta;
c) il completamento e l'integrazione della rete telex
e trasmissione dati;
d) il rinnovamento e potenziamento dei centri radio
gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica;
e) il completamento degli edifici destinati a sede
degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento
delle corrispondenze e dei pacchi, nonche' per la
costruzione di edifici per i servizi operativi e del
movimento postale;
f) la costruzione e l'acquisto di edifici destinati
agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi citta',
come previsto nei piani regolatori postali;
g) la costruzione e l'acquisto di immobili da
destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione
semplice ai dipendenti dell'Amministrazione
postelegrafonica;
h) la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a
sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di
provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-
amministrativi, previsti dall'art. 14 della legge 12 marzo
1968, n. 325;
i) l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il
potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani
su strada in gestione diretta, nonche' delle relative
infrastrutture;
l) il potenziamento e lo sviluppo dell'attivita'
scientifica;
m) il risanamento delle sedi e degli impianti di
uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo
dell'igiene e della sicurezza del lavoro.
Gli importi originari indicati nell'art. 2 sono stati
elevati in precedenza prima dall'art. 34 della legge n.
730/1983, poi dall'art. 10, comma 4, della legge n.
41/1986 e quindi dall'art. 2, comma 9, della legge n.
910/1986.
Nota all'art. 13, comma 9:
Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 39/1982
(per il titolo si veda nelle note all'art. 13, comma 7), e'
il seguente:
"Art. 5 (Finanziamenti). - Ai fini del finanziamento
della spesa per le opere e le forniture di cui al
precedente art. 2, si provvedera' con anticipazione della
Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti
postali, di cui all'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, fino
all'ammontare di lire 2.750 miliardi da somministrarsi
secondo gli importi stabiliti dal precedente art. 3. In
alternativa anche parziale alle anticipazioni della Cassa
depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni e' autorizzata a contrarre mutui a medio
e lungo termine, in lire o in valuta, con istituti di
credito. I predetti mutui potranno essere contratti anche
con istituti di credito esteri.
I mutui previsti dal precedente comma saranno contratti
nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che
verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare
tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del
tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
Con lo stesso decreto, nel caso di mutui in valuta, e'
concessa la garanzia per i rischi di cambio rispetto a
quello vigente al momento della stipula o della erogazione
dei mutui.
Qualora alla chiusura dell'esercizio finanziario non
siano state perfezionate le operazioni di credito di cui al
precedente comma, l'importo corrispondente alla parte
rimasta da finanziare viene iscritto in bilancio fra i
residui attivi. La stessa facolta' deve intendersi
riconosciuta all'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni dalla locuzione "e' autorizzata ad
assumere, anche in via immediata, impegni" di cui all'art.
3 della legge 7 giugno 1975, n. 227.
L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa
depositi e prestiti e' effettuato in non piu' di 35 anni al
tasso del 3,70 per cento annuo.
Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi,
delle anticipazioni e dei mutui sono iscritte, con distinta
imputazione, nel bilancio dell'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni e specificatamente vincolate a
favore della Cassa depositi e prestiti e degli enti
mutuanti. L'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni ha facolta' di avvalersi delle
disposizioni del presente articolo per la realizzazione dei
programmi previsti dalla legge 7 giugno 1975, n. 227,
relativamente alla parte dei programmi stessi non ancora
finanziata.
Art. 6 (Ammortamenti). - Le quote di capitale delle rate
di ammortamento delle anticipazioni e dei mutui di cui alla
presente legge sono rimborsate dal Ministero del tesoro
all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e
i corrispondenti importi sono iscritti negli stati di
previsione della spesa di detto Ministero e,
correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e
della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni.
La quota relativa alle operazioni di indebitamento
effettuate nell'anno 1982, valutata in lire 10,500 milioni,
sara' iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 1983".
Note all'art. 13, comma 12:
- Il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 910/1986 integra
la dotazione del fondo di cui all'art. 11 della legge 10
aprile 1981, n. 151, per il quinquennio 1987-1991 con
l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800
miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti, per essere
destinata specificatamente alla concessione di contributi
in misura pari agli oneri per capitale ed interessi
derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato
che le ferrovie in regime di concessione e in gestione
commissariale governativa possono contrarre, anche
all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi,
adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la
realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono
erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del
tesoro, intesa la commissione consultiva interregionale di
cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla
base di singoli progetti accompagnati da relazioni
specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani
finanziari.
Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 11 della legge n. 151/1981 (per il titolo si veda
la nota all'art. 13, comma 1) e dell'art. 13 della legge n.
281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle
regioni a statuto ordinario):
"Art. 11 legge n. 151/1981. - E' costituito per quattro
anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un
fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti
pubblici locali.
Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2.000
miliardi.
Per l'anno 1981 e' destinato agli scopi di cui al
presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire.
Tale fondo e' destinato:
1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo
unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto
1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16
ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di
persone, terrestri, lagunari e lacuali;
2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture,
di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-
deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la
costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-
deposito, ciascuna regione non puo' destinare piu' del 25
per cento della somma a propria disposizione".
"Art. 13 legge n. 281/1970. - I criteri di ripartizione
tra le regioni dei fondi di cui all'art. 9 (fondi assegnati
alle regioni per il finanziamento dei programmi regionali
di sviluppo) e dei contributi di cui all'art. 12
(contributi speciali di cui all'art. 119, terzo comma,
della Costituzione) sono determinati sentita una
commissione interregionale composta dai presidenti delle
giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale".
- Il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della
legge n. 887/1984 e' riportato nella nota all'art. 1,
comma 6.
Nota all'art. 13, comma 17:
Per il testo delle disposizioni della legge n. 210/1985
alle quali il presente comma fa rinvio si veda nelle note
all'art. 13, comma 3.
Nota all'art. 13, comma 18:
Il quarto comma dell'art. 8 della legge n. 887/1984
(Legge finanziaria 1985) prevede che: "Entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dei trasporti predispone un piano per la graduale
soppressione, in non piu' di tre anni, sia delle linee a
scarso traffico, il cui esercizio non abbia una funzione
integrativa dei servizi svolti sulle linee della rete
fondamentale, sia degli impianti passivi posti sulle linee
della stessa rete".
Nota all'art. 13, comma 19:
Per il testo dell'art. 17, quarto comma, lettere b ) e
c), della legge n. 210/1985 si veda nelle note all'art. 13,
comma 3.
Nota all'art. 13, comma 20:
Il comma 3 dell'art. 34 della legge n. 41/1986 (Legge
finanziaria 1986) prevede che per la gestione del piano
generale dei trasporti, fino all'entrata in funzione del
Comitato interministeriale per la programmazione dei
trasporti (CIPET), sia prorogato il Comitato dei Ministri
previsto dall'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245,
riguardante l'elaborazione del piano generale dei
trasporti, che si avvarra' della segreteria tecnica
prevista dall'art. 3 della stessa legge.
Nota all'art. 13, comma 21:
Il comma 4 dell'art. 17 del D.L. n. 16/1987
(Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e
di sicurezza stradale) e' cosi' formulato: "4. Per la
continuita' funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245,
concernente il piano generale dei trasporti, e' autorizzata
la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1986 e di lire 5
miliardi per il 1987, che puo' essere eseguita anche previa
stipula di apposite convenzioni con l'Ente ferrovie dello
Stato od altri enti pubblici, con obbligo di rendiconto
annuale da sottoporre al controllo della Corte dei conti".
Nota all'art. 13, comma 24:
Il quarto comma dell'art. 6 della legge n. 151/1981 (per
il titolo si veda la nota all'art. 13, comma 1) prevede
che: "Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla
copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano
i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza
possibilita' di rimborso da parte dello Stato, sulla base
di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio
di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a
decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello
dell'entrata in vigore delle presente legge".
Nota all'art. 13, comma 26:
Il quindicesimo comma dell'art. 14 della legge n.
887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: "La Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare alle
societa' concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad
uso pubblico, anche mediante utilizzo di fondi provenienti
dal servizio dei conti correnti postali, finanziamenti fino
ad un importo di mille miliardi annui, per ciascuno degli
esercizi dal 1985 al 1991. I finanziamenti sono concessi al
tasso vigente per i mutui della Cassa stessa, maggiorati
dello 0,25 per cento, e sono ammortizzabili in un periodo
non superiore a 20 anni. In caso di variazione del tasso
di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, il
nuovo tasso si applica anche al residuo capitale dei
finanziamenti in essere. I finanziamenti di cui al presente
comma sono finalizzati alla realizzazione dei programmi di
investimento debitamente approvati, e sono assistiti dalla
garanzia fideiussoria della STET-Societa' finanziaria
telefonica S.p.a. Con apposita convenzione da stipularsi
tra la Cassa depositi e prestiti e le societa' interessate,
sono stabilite le modalita' di utilizzazione, di
restituzione e quant'altro necessario per la definizione
delle operazioni di finanziamento".
Nota all'art. 13, comma 27:
Il comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 380/1987 (Interventi
urgenti per Roma, capitale della Repubblica) e' cosi'
formulato: "1. Per provvedere al prolungamento della linea
metropolitana "A", nel tratto Ottaviano-Circonvallazione
Cornelia, il comune di Roma e' autorizzato a contrarre
mutui con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo
complessivo di lire 550 miliardi, in ragione di lire 400
miliardi nell'anno 1987 e di lire 150 miliardi nell'anno
1988, assistiti dal contributo statale annuo in misura pari
al 90 per cento della relativa rata di ammortamento".