Art. 14.
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 22
agosto 1985, n. 449, e' incrementata di lire 1.200 miliardi, in
ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1988, di lire 400 miliardi
per l'anno 1989 e di lire 600 miliardi per l'anno 1990. Detto importo
e' destinato all'aeroporto di Roma-Fiumicino per lire 720 miliardi e
all'aeroporto di Milano-Malpensa per lire 480 miliardi. Il parere
favorevole espresso dalle regioni e dagli enti locali interessati in
base all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, sui piani regolatori generali dell'aeroporto di
Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, comprende ed assorbe, a tutti
gli effetti, la verifica di conformita' urbanistica delle singole
opere inserite negli stessi piani regolatori.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, per la
realizzazione dei lavori e per le installazioni dell'assistenza al
volo relativi ai sistemi aeroportuali di Roma-Fiumicino e Milano-
Malpensa, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 1989 e 1990. L'esecuzione degli inteventi e' affidata
all'Azienda di assistenza al volo.
Note all'art. 14, comma 1:
- La legge n. 449/1985 reca: "Interventi di ampliamento
e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di
Roma e Milano". Si trascrive il relativo art. 1: "Art. 1.
- Per la realizzazione delle opere di ampliamento,
ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare,
a breve e medio termine, il funzionamento delle
infrastrutture aeroportuali dei sistemi intercontinentali
di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, da effettuare nel
periodo 1984-1989, e' autorizzata la spesa complessiva di
lire 1.115 miliardi, compresi gli oneri derivanti dalla
revisione prezzi, da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero dei trasporti, destinata ai due sistemi
anzidetti in ragione, rispettivamente, di lire 635 miliardi
e di lire 480 miliardi.
La spesa di lire 480 miliardi, prevista per il sistema
di Milano, comprende, per un importo non eccedente la
percentuale del 10 per cento dello stanziamento, anche le
opere relative al collegamento ferroviario Milano-aeroporto
Malpensa, limitatamente a quelle da realizzare nell'ambito
del sedime aeroportuale.
La quota della complessiva spesa di lire 1.115 miliardi
di cui al precedente primo comma relativa al triennio
1984-1986 viene determinata in lire 25 miliardi per l'anno
1984, in lire 100 miliardi per l'anno 1985 e in lire 170
miliardi per l'anno 1986. Per gli anni successivi le quote
saranno determinate in sede di legge finanziaria.
Ai lavori da effettuarsi in attuazione della presente
legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di
esecuzione di opere pubbliche in regime di concessione
nonche' le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978,
n. 1".
- Il terzo comma dell'art. 81 della legge n. 616/1977,
recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e
di delega alle regioni di funzioni amministrative statali,
prevede che: "La progettazione di massima ed esecutiva
delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare
dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto
concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato
se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o
dei piani urbanistici ed edilizi, e' fatta
dall'amministrazione statale competente d'intesa con le
regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli
enti locali nel cui territorio sono previsti gli
interventi".