Art. 10. In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 5), e' ammessa l'importazione diretta, attraverso i punti di entrata indicati nell'allegato VI, di: a) frutti di clementine con foglie dalla Corsica, nel periodo 15 novembre - 31 gennaio, condizionati e sigillati all'origine; b) frutti di pompelmi da tutti i Paesi esteri, durante tutto l'anno.