Art. 10. 
  In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 5), e'  ammessa
l'importazione  diretta,  attraverso  i  punti  di  entrata  indicati
nell'allegato VI, di: 
    a) frutti di clementine con foglie dalla Corsica, nel periodo  15
novembre - 31 gennaio, condizionati e sigillati all'origine; 
    b) frutti di pompelmi da tutti  i  Paesi  esteri,  durante  tutto
l'anno.