Art. 11. In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 17), e' ammessa l'importazione dei seguenti frutti freschi di: 1. Drupacee: da Argentina, Australia, Cile, Nuova Zelanda, Paraguay, Peru', Stato di S. Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1 dicembre-31 marzo; 2. Pomacee: a) da Argentina, Australia, Cile, Paraguay, Stato di S. Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1 marzo-15 maggio; b) dalla Nuova Zelanda nel periodo 1 aprile-15 giugno; 3. Uva da tavola: da Argentina, Australia, Cile, Paraguay, Stato di S. Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1 febbraio-15 giugno.