Art. 11.
  In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 17), e' ammessa
l'importazione dei seguenti frutti freschi di:
   1.   Drupacee:  da  Argentina,  Australia,  Cile,  Nuova  Zelanda,
Paraguay,  Peru', Stato di S. Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay,
nel periodo 1› dicembre-31 marzo;
   2. Pomacee:
     a)  da  Argentina,  Australia, Cile, Paraguay, Stato di S. Paolo
del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1› marzo-15 maggio;
     b) dalla Nuova Zelanda nel periodo 1› aprile-15 giugno;
   3.  Uva  da tavola: da Argentina, Australia, Cile, Paraguay, Stato
di  S.  Paolo  del  Brasile,  Sud  Africa,  Uruguay,  nel  periodo 1›
febbraio-15 giugno.