Art. 13. In deroga al divieto di cui all'allegato III, punti 17) e 18), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' concedere, su domanda, l'autorizzazione all'importazione di materiale di moltiplicazione del genere Vitis e di piante del genere Fragaria, dettando particolari norme cautelative in aggiunta ai requisiti fitosanitari previsti ed indicati nell'allegato IV del presente decreto.