Art. 13.
  In  deroga  al divieto di cui all'allegato III, punti 17) e 18), il
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  potra'  concedere, su
domanda,    l'autorizzazione   all'importazione   di   materiale   di
moltiplicazione  del  genere  Vitis  e di piante del genere Fragaria,
dettando  particolari  norme  cautelative  in  aggiunta  ai requisiti
fitosanitari  previsti  ed  indicati  nell'allegato  IV  del presente
decreto.