ART. 54 
  (Distribuzione e somministrazione di prodotti  mediante  apparecchi
automatici) 
  1.  L'autorizzazione  prevista  dall'art.  35   della   legge   per
l'installazione di apparecchi per la vendita al pubblico al minuto di
merci e' subordinata esclusivamente all'iscrizione dell'esercente nel
registro e all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie. 
  2. L'installazione in un esercizio o nelle sue immediate  adiacenze
di apparecchi automatici per la vendita  al  pubblico  al  minuto  di
prodotti compresi  nella  sua  tabella  merceologica  e'  subordinata
soltanto all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e,  ove
occorra, a quelle di polizia  stradale,  ed  e'  consentita  al  solo
titolare dell'esercizio o ad  altre  persone  con  il  suo  consenso,
purche' in possesso dei requisiti prescritti. 
  3. Per l'installazione di piu' apparecchi in un medesimo punto o in
punti  diversi  dello  stesso  comune  e'  rilasciata,   su   domanda
dell'interessato, un'unica autorizzazione. 
  4. Qualora la vendita al pubblico  al  minuto  mediante  apparecchi
automatici si svolga in apposito  locale  ad  essa  adibito  in  modo
esclusivo, l'installazione di tali  apparecchi  va  considerata  come
apertura di un esercizio al minuto ed e' soggetta alle norme  di  cui
agli artt. 24 e 25 della legge. 
  5. L'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione
al pubblico di  alimenti  o  bevande  e'  subordinata  esclusivamente
all'iscrizione dell'esercente nel registro, al possesso da parte  sua
della licenza di cui all'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n.  773,  e
all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie. La  licenza  e'
rilasciata alle sole condizioni previste dal R.D. 18 giugno 1931,  n.
773, e dal relativo regolamento. 
  6. L'installazione in un esercizio pubblico o nelle  sue  immediate
adiacenze  di  apparecchi  automatici  per  la  somministrazione   al
pubblico di alimenti o bevande e'  subordinata  all'osservanza  delle
stesse norme contenute nel comma 2 del presente articolo. 
  7. Qualora la somministrazione al pubblico di  alimenti  o  bevande
mediante apparecchi automatici si svolga in apposito locale  ad  essa
adibito in modo esclusivo,  l'installazione  di  tali  apparecchi  va
considerata come apertura di un esercizio per la somministrazione  al
pubblico di alimenti o bevande ed e' soggetta alle stesse norme. 
  8. L'installazione negli spacci previsti dall'art. 34, primo comma,
della legge, e negli altri casi  contemplati  da  tale  articolo,  di
apparecchi automatici per la distribuzione o la  somministrazione  di
prodotti non e' soggetta  alle  norme  della  legge  e  del  presente
decreto, salva l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie  e,
in quanto applicabili, di pubblica sicurezzsa. 
  9. Alla  vendita  e  alla  somministrazione  di  prodotti  mediante
apparecchi automatici non si applicano  gli  articoli  23  e  24  del
presente decreto. 
 
            Nota all'art. 54: 
            Il testo dell'art. 35 della legge 11 giugno 1971, n. 426,
          e' il seguente:"Art. 35 (Distribuzione  automatica).  -  La
          distribuzione al pubblico di merci a  mezzo  di  apparecchi
          automatici, quando non effettuata negli esercizi di vendita
          o  nelle  loro  immediate   adiacenze,   e'   soggetta   ad
          autorizzazione comunale. 
            Il regolamento di  esecuzione  fissa  la  procedura  e  i
          criteri per il rilascio dell'autorizzazione stessa".