ART. 54 (Distribuzione e somministrazione di prodotti mediante apparecchi automatici) 1. L'autorizzazione prevista dall'art. 35 della legge per l'installazione di apparecchi per la vendita al pubblico al minuto di merci e' subordinata esclusivamente all'iscrizione dell'esercente nel registro e all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie. 2. L'installazione in un esercizio o nelle sue immediate adiacenze di apparecchi automatici per la vendita al pubblico al minuto di prodotti compresi nella sua tabella merceologica e' subordinata soltanto all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, ove occorra, a quelle di polizia stradale, ed e' consentita al solo titolare dell'esercizio o ad altre persone con il suo consenso, purche' in possesso dei requisiti prescritti. 3. Per l'installazione di piu' apparecchi in un medesimo punto o in punti diversi dello stesso comune e' rilasciata, su domanda dell'interessato, un'unica autorizzazione. 4. Qualora la vendita al pubblico al minuto mediante apparecchi automatici si svolga in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, l'installazione di tali apparecchi va considerata come apertura di un esercizio al minuto ed e' soggetta alle norme di cui agli artt. 24 e 25 della legge. 5. L'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande e' subordinata esclusivamente all'iscrizione dell'esercente nel registro, al possesso da parte sua della licenza di cui all'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie. La licenza e' rilasciata alle sole condizioni previste dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento. 6. L'installazione in un esercizio pubblico o nelle sue immediate adiacenze di apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande e' subordinata all'osservanza delle stesse norme contenute nel comma 2 del presente articolo. 7. Qualora la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande mediante apparecchi automatici si svolga in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, l'installazione di tali apparecchi va considerata come apertura di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande ed e' soggetta alle stesse norme. 8. L'installazione negli spacci previsti dall'art. 34, primo comma, della legge, e negli altri casi contemplati da tale articolo, di apparecchi automatici per la distribuzione o la somministrazione di prodotti non e' soggetta alle norme della legge e del presente decreto, salva l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, in quanto applicabili, di pubblica sicurezzsa. 9. Alla vendita e alla somministrazione di prodotti mediante apparecchi automatici non si applicano gli articoli 23 e 24 del presente decreto.
Nota all'art. 54: Il testo dell'art. 35 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' il seguente:"Art. 35 (Distribuzione automatica). - La distribuzione al pubblico di merci a mezzo di apparecchi automatici, quando non effettuata negli esercizi di vendita o nelle loro immediate adiacenze, e' soggetta ad autorizzazione comunale. Il regolamento di esecuzione fissa la procedura e i criteri per il rilascio dell'autorizzazione stessa".