Art. 10. 
  1.  In  caso  di  rigetto  della  eccezione  di  cui  all'art.   8,
l'interessato puo' ricorrere entro il termine di dieci  giorni  dalla
comunicazione,  alla  sezione  autonoma  di  Bolzano  del   tribunale
regionale di giustizia amministrativa al fine di fare pronunciare  la
nullita' dell'atto, del provvedimento, della  comunicazione  o  della
notificazione per violazione, da parte  dell'organo,  dell'ufficio  o
del concessionario, delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9. 
  2. Il ricorso puo' essere proposto, anche verbalmente, davanti alla
cancelleria  della  sezione  che  provvede  a  redigere  il  processo
verbale; il presidente della  sezione  autonoma  fissa,  con  proprio
decreto, l'udienza nella quale sara' trattato il ricorso. 
  3. Il ricorso puo' essere proposto, con le stesse modalita',  anche
dai soggetti contemplati nell'art.  92  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670,  e  alle  condizioni  ivi
stabilite. 
  4. Il ricorso, con il  pedissequo  decreto,  e'  comunicato  almeno
dieci  giorni  prima  dell'udienza  all'organo,  all'ufficio   o   al
concessionario controinteressati, nonche' all'istante. 
  5. Le parti possono stare in giudizio anche  personalmente  davanti
alla sezione e possono presentare memorie non oltre i  cinque  giorni
liberi prima dell'udienza. La sezione decide in camera di  consiglio,
entro sessanta giorni dalla presentazione  del  ricorso,  sentite  le
parti, se comparse. 
  6. La sezione, quando pronuncia la  nullita'  dell'atto  impugnato,
stabilisce anche d'ufficio se la nullita' si  estende  a  determinati
atti connessi o conseguenti. L'organo, l'ufficio o il  concessionario
provvede alla rinnovazione dell'atto  annullato  entro  venti  giorni
dalla comunicazione della decisione. 
  7. La sezione, in ogni caso, condanna  la  parte  soccombente  alle
spese di giudizio. 
  8. Gli atti del procedimento  sono  esenti  da  spese  di  ufficio,
bollo, tasse e diritti di ogni specie. 
  9. Le eccezioni sull'uso della lingua non possono  essere  proposte
congiuntamente ad altri motivi di gravame. 
 
           Nota all'art. 10:
             L'art.  92  del  testo  unico delle leggi costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
          approvato con D.P.R.  n. 670/1972, e' cosi' formulato:
             "Art. 92. - Gli atti amministrativi degli enti ed organi
          della pubblica amministrazione aventi sede  nella  regione,
          ritenuti  lesivi  del principio di parita' dei cittadini in
          quanto  appartenenti  ad  un  gruppo  linguistico,  possono
          essere  impugnati  dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano
          del tribunale regionale  di  giustizia  amministrativa,  da
          parte  dei  consiglieri regionali o provinciali di Bolzano,
          anche  da  parte  dei  consiglieri  dei  Comuni   di   tale
          provincia,  qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla
          maggioranza  del  gruppo  linguistico  consiliare  che   si
          ritiene leso".