Art. 11. 1. Fermo restando quando disposto dall'art. 7, nonche' dall'ultimo comma dell'art. 100 dello statuto per quanto attiene agli ordinamenti di tipo militare, il personale dipendente dagli organi, dagli uffici, dagli enti e dai concessionari indicati nell'art. 1 che abbiano sede nella provincia di Bolzano, ha facolta' di usare nello svolgimento delle rispettive funzioni e attivita', compresi i corsi di addestramento che si svolgano nella regione Trentino-Alto Adige, la lingua italiana o tedesca e non gli puo' essere richiesto di effettuare traduzioni nell'altra lingua se non quando e' prescritto da leggi o regolamenti. 2. La stessa facolta' spetta al personale dei contingenti di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, limitatamente alle funzioni e attivita' destinate a produrre effetti nella provincia di Bolzano. 3. Gli atti e i provvedimenti relativi al rapporto di impiego o di lavoro del personale di cui al comma 1 sono redatti nelle lingue italiana e tedesca se emessi dagli organi, uffici, enti e concessionari indicati nell'art. 1 e redatti in lingua italiana e tradotti in lingua tedesca se emessi da amministrazioni o enti pubblici aventi sede fuori della regione quando l'interessato e' appartenente al gruppo linguistico tedesco.
Nota all'art. 11: Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 752/1976 (per il titolo si veda la nota all'art. 9) e' il seguente: "Art. 1. - La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano. Il requisito di cui al comma precedente e' richiesto altresi' per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, nonche' degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento e, limitatamente ai contingenti determinati con decreto el commissario del Governo per la provincia di Trento d'intesa con i presidenti della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della Giunta provinciale di Bolzano, nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca".