Art. 11. 
  1. Fermo restando quando disposto dall'art. 7, nonche'  dall'ultimo
comma dell'art. 100 dello statuto per quanto attiene agli ordinamenti
di tipo militare, il personale dipendente dagli organi, dagli uffici,
dagli enti e dai concessionari indicati nell'art. 1 che abbiano  sede
nella provincia di Bolzano, ha facolta' di  usare  nello  svolgimento
delle  rispettive  funzioni  e  attivita',  compresi   i   corsi   di
addestramento che si svolgano nella regione Trentino-Alto  Adige,  la
lingua italiana  o  tedesca  e  non  gli  puo'  essere  richiesto  di
effettuare traduzioni nell'altra lingua se non quando  e'  prescritto
da leggi o regolamenti. 
  2. La stessa facolta' spetta al personale dei contingenti di cui al
secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752,  e  successive  modificazioni,  limitatamente
alle  funzioni  e  attivita'  destinate  a  produrre  effetti   nella
provincia di Bolzano. 
  3. Gli atti e i provvedimenti relativi al rapporto di impiego o  di
lavoro del personale di cui al comma  1  sono  redatti  nelle  lingue
italiana  e  tedesca  se  emessi  dagli  organi,   uffici,   enti   e
concessionari indicati nell'art. 1 e redatti  in  lingua  italiana  e
tradotti in lingua  tedesca  se  emessi  da  amministrazioni  o  enti
pubblici aventi sede fuori  della  regione  quando  l'interessato  e'
appartenente al gruppo linguistico tedesco. 
 
          Nota all'art. 11:
             Il  testo  dell'art.  1  del  D.P.R. n. 752/1976 (per il
          titolo si veda la nota all'art. 9) e' il seguente:
             "Art.  1.  -  La  conoscenza  della lingua italiana e di
          quella tedesca, adeguata alle esigenze del  buon  andamento
          del servizio, costituisce requisito per le assunzioni nelle
          amministrazioni   dello   Stato,   comprese   quelle    con
          ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di
          Bolzano.
             Il  requisito  di  cui  al comma precedente e' richiesto
          altresi' per il personale delle amministrazioni di  cui  al
          secondo  comma  dell'art.   89  dello statuto di autonomia,
          nonche' degli uffici giudiziari e degli  organi  ed  uffici
          della  pubblica  amministrazione  con  competenza regionale
          aventi sede in provincia  di  Trento  e,  limitatamente  ai
          contingenti  determinati  con  decreto  el  commissario del
          Governo  per  la  provincia  di  Trento  d'intesa   con   i
          presidenti della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige e
          della  Giunta  provinciale   di   Bolzano,   nella   misura
          necessaria  per  assicurare  il buon andamento del servizio
          anche in lingua tedesca".