Art. 12. 
  1. Agli uffici, enti e reparti militari o di tipo militare,  aventi
sede nella provincia di Bolzano o  aventi  competenza  regionale  con
sede in Trento si applicano, nei rapporti esterni, le disposizioni di
cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
  2. A tal fine essi si  avvalgono  di  proprio  personale,  compreso
quello di leva, con  adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana  e
tedesca,  e   del   personale   amministrativo   dei   Ministeri   di
appartenenza.