Art. 12. 1. Agli uffici, enti e reparti militari o di tipo militare, aventi sede nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale con sede in Trento si applicano, nei rapporti esterni, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 2. A tal fine essi si avvalgono di proprio personale, compreso quello di leva, con adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca, e del personale amministrativo dei Ministeri di appartenenza.