Art. 7. 
  1. Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'art. 1  i
quali ricevono istanze, domande, denunce o dichiarazioni sono  tenuti
a formulare gli atti e i provvedimenti e ad  eseguire  le  prescritte
comunicazioni o notificazioni nella  lingua  usata  dal  richiedente,
denunciante o dichiarante ove questo ne sia il destinatario. 
  2. Qualora l'istanza, la domanda, la denuncia  e  la  dichiarazione
siano formulate oralmente e non verbalizzate deve essere attestata la
lingua usata dal richiedente salvo che la risposta sia immediata. 
  3. Per gli  atti  o  i  provvedimenti  da  emettere,  comunicare  o
notificare  a  loro  iniziativa,  gli  organi,  gli   uffici   ed   i
concessionari di cui  al  comma  1,  usano  la  lingua  presunta  del
destinatario, adeguandosi, in ogni caso,  nei  rapporti  orali,  alla
lingua usata dall'interlocutore. 
  4. Gli organi, gli uffici ed i concessionari, di cui  al  comma  1,
che nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' di  istituto
sono tenuti a trasmettere, comunicare  o  notificare  gli  atti  o  i
provvedimenti da essi emessi in lingua tedesca, ad amministrazioni  o
enti  pubblici  situati  in  altre  province  dello   Stato,   devono
provvedere a loro cura e spese alla  traduzione  in  lingua  italiana
degli atti o provvedimenti medesimi.